COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. IACHINI GINO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA ROSETANA CALCIO S.r.l. E DELLA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ARTT. 32, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D., COME INTEGRATO NELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL C.U. n° 1 DELL’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C.; LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. IACHINI GINO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA ROSETANA CALCIO S.r.l. E DELLA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ARTT. 32, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D., COME INTEGRATO NELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL C.U. n° 1 DELL’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C.; LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. Con nota del 15/09/08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Inchini Gino, Presidente della Rosetana Calcio S.r.l., nonché la stessa società, per rispondere lo Iachini della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 32, comma 1, del regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n° 1 dell’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C., per avere, quale Presidente della Rosetana Calcio S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere per la stagione sportiva 2007 – 2008, una propria squadra ai campionati giovanili juniores regionali indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – F.I.G.C., oppure, in alternativa, al campionato juniores provinciale, la società Rosetana Calcio S.r.l., della violazione di cui all’art. 4, comma I, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente. Con la raccomandata r.r. del 21/10/08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 24/11/2008, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Mario Manca, nonché il Sig. Inchini Gino, anche in rappresentanza della società. Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, concordate con il rappresentante della Procura nella misura di € 1.000,00 di ammenda a carico della società e mesi uno e giorni dieci di inibizione al Presidente. La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S. DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al sig. Inchini Gino l’inibizione di mesi uno e giorni dieci ed alla Rosetana Calcio S.r.l. l’ammenda di € 1.000,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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