COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. IACHINI GINO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA ROSETANA CALCIO S.r.l., DEL SIG. SALVATORE MILANESE, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. TAURUS NOTARESCO, DELLE SOCIETA’ ROSETANA CALCIO S.r.l., E A.S.D. TAURUS NOTARESCO PER VIOLAZIONE, I PRIMI DUE, DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA I, N.O.I.F.; LE SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELLART. 4, COMMA I, C.G.S..

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. IACHINI GINO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA ROSETANA CALCIO S.r.l., DEL SIG. SALVATORE MILANESE, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. TAURUS NOTARESCO, DELLE SOCIETA’ ROSETANA CALCIO S.r.l., E A.S.D. TAURUS NOTARESCO PER VIOLAZIONE, I PRIMI DUE, DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA I, N.O.I.F.; LE SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELLART. 4, COMMA I, C.G.S.. Con nota del 23/07/08 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Iachini Gino, Presidente della ROSETANA CALCIO S.r.l., per violazione dell’art. 1, comma I, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma I, N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in quanto nel corso della stagione sportiva 2007 – 2008, ha consentito, in qualità di Presidente, al sig. Di Sante Piero, già con mansioni di preparatore atletico della ROSETANA CALCIO S.r.l. per la stagione sportiva 2007 – 2008, di assumere, in data 4.12.07, vincolo di tesseramento con mansioni di allenatore per la società S.S.D. CANZANO, partecipante al Girone “A” del campionato regionale di Promozione, nonché di svolgere, nella stagione sportiva 2007 – 2008, mansioni di istruttore anche della società A.S.D. TAURUS NOTARESCO, partecipante ai campionati Allievi e Giovanissimi provinciali – Comitato Provinciale Teramo; il sig. Milanese Salvatore, Presidente della A.S.D. TAURUS NOTARESCO, per violazione dell’art. 1, comma I, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma I, N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in quanto ha consentito, in qualità di Presidente, che le funzioni di istruttore fossero svolte dal sig. Di Sante Piero, che nel corso della stessa stagione sportiva 2007 – 2008 oltre a svolgere mansioni di preparatore atletico per la ROSETANA CALCIO S.r.l. era anche tesserato quale allenatore della società S.S.D. CANZANO; alle società ROSETANA CALCIO S.r.l. e A.S.D. TAURUS NOTARESCO la violazione dell’art. 4, comma I, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascrivibili ai propri Presidenti. Con la raccomandate r.r. del 21/10/08, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 24/11/2008, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Mario Manca, nonché il sig. Iachini Gino, anche in rappresentanza della società ROSETANA CALCIO S.r..l., mentre nessuno degli altri soggetti deferiti è comparso. Preliminarmente il sig. Iachini Gino, anche in rappresentanza della società ROSETANA CALCIO S.r..l., chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, concordate con il rappresentante della Procura nella misura di mesi uno e giorni dieci di inibizione per il Presidente ed € 200,00 di ammenda a carico della società. Il rappresentante della Procura concludeva per la società A.S.D. TAURUS NOTARESCO ed il suo Presidente Milanese Salvatore, con la richiesta di ammenda di € 600,00 ed inibizione di mesi quattro e giorni quindici. Quanto alla posizione dello Iachini e della società dallo stesso rappresentata, la Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata. Quanto alla posizione del Milanese e della società A.S.D. TAURUS NOTARESCO, ritiene la Commissione che vada riconosciuta la responsabilità degli stessi. Dalla documentazione trasmessa dalla Procura Federale ed allega al deferimento, si rileva che l’allenatore sig. Di Sante Piero, dopo aver svolto nella stagione sportiva 2007 – 2008 le mansioni di preparatore atletico per la società ROSETANA CALCIO S.r.l., ha svolto nella medesima stagione sportiva anche mansioni di istruttore della società A.S.D. TAURUS NOTARESCO, partecipante ai campionati Allievi e Giovanissimi provinciali – Comitato Provinciale Teramo, ciò costituisce violazione della norma federale sopra citata, che impedisce ai tecnici il tesseramento per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva. La Commissione, pertanto, ritiene congruo irrogare la sanzione di mesi quattro di inibizione al sig. Milanese Salvatore ed € 600,00 di ammenda a carico della società A.S.D. TAURUS NOTARESCO, per sua responsabilità diretta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA visto l’art. 23 C.G.S. di infliggere, a richiesta delle parti, al sig. Inchini Gino l’inibizione di mesi uno e giorni dieci, nonché l’ammenda di € 200,00 alla società ROSETANA CALCIO S.r.l.; di infliggere, inoltre, all’esito dell’udienza dibattimentale, al sig. Milanese Salvatore l’inibizione di mesi quattro, nonché l’ammenda di € 600,00 alla società A.S.D. TAURUS NOTARESCO. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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