COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING FRANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE POLIDORO PASQUALE FINO AL 02.05.2009; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PECO DAVIDE FINO AL 30.06.2009; AL CALCIATORE GURLIACCIO FEDERICO PER CINQUE GARE, AMMENDA DI € 100,00) IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. SPORTING FRANCAVILLA / MONTUPOLI DISPUTATA IL 2/11/2008 PER IL CAMPIONATO CALCIO III CATEGORIA, GIR. “A” – CHIETI (C.U. n° 11 DEL 6.11.2008 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING FRANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE POLIDORO PASQUALE FINO AL 02.05.2009; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PECO DAVIDE FINO AL 30.06.2009; AL CALCIATORE GURLIACCIO FEDERICO PER CINQUE GARE, AMMENDA DI € 100,00) IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. SPORTING FRANCAVILLA / MONTUPOLI DISPUTATA IL 2/11/2008 PER IL CAMPIONATO CALCIO III CATEGORIA, GIR. “A” – CHIETI (C.U. n° 11 DEL 6.11.2008 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società F.C. Sporting Franvcavilla ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni inflitte e dell’ammenda comminata. Osserva la Commissione che le sanzioni a carico dei calciatori Di Pecco Davide e Gurliaccio Federico vadano confermate, poiché congrue ed adeguate agli addebiti contestati, atteso che il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto, ha ribadito gli originari riferimenti, che integrano, per il primo, una reazione particolarmente smodata e violenta avverso una decisione arbitrale non condivisa, per il secondo, un comportamento minaccioso ed ingiurioso. Quanto alle sanzioni dell’ammenda, la stessa deve essere parimenti confermata per il comportamento tenuto dai tesserati della società che più volte hanno colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio dell’arbitro. Va, invece, lievemente ridotta la sanzione inflitta al dirigente Polidoro Pasquale, in quanto, anche alla luce del supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro, il suo comportamento non appare di particolare gravità, essendosi, lo stesso, limitato a rivolgere ingiurie e minacce al direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Polidoro Pasquale fino al 2.3.2009 e di confermare, nel resto, gli impugnati provvedimenti, disponendo restituirsi la tassa d’appello.
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