COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VECCHIA PESCARA 74 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (INIBIZIONE AI TESSERATI D’ANNIBALLE CLAUDIO FINO AL 31.03.2009; STILLIANO MATARAZZO FINO AL 30.04.2009; PIETRANICO ANTONIO FINO AL 30.04.2009; ALBERICO RAFFAELE FINO AL 31.12.2008; SQUALIFICHE AI CALCIATORI DELFINO STEFANO FINO AL 30.06.2009; BELLIZZOTTI LORENZO FINO AL 31.3.2009; MARTELLUCCI DAVIDE FINO AL 30.06.2009; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 800,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CALCIO SAN PAOLO – VECCHIA PESCARA DISPUTATA IL 25/10/2008 PER IL CAMPIONATO CALCIO II CATEGORIA, GIR. “C” (C.U. n° 21 DEL 30.10.2008).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VECCHIA PESCARA 74 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (INIBIZIONE AI TESSERATI D’ANNIBALLE CLAUDIO FINO AL 31.03.2009; STILLIANO MATARAZZO FINO AL 30.04.2009; PIETRANICO ANTONIO FINO AL 30.04.2009; ALBERICO RAFFAELE FINO AL 31.12.2008; SQUALIFICHE AI CALCIATORI DELFINO STEFANO FINO AL 30.06.2009; BELLIZZOTTI LORENZO FINO AL 31.3.2009; MARTELLUCCI DAVIDE FINO AL 30.06.2009; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 800,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CALCIO SAN PAOLO – VECCHIA PESCARA DISPUTATA IL 25/10/2008 PER IL CAMPIONATO CALCIO II CATEGORIA, GIR. “C” (C.U. n° 21 DEL 30.10.2008). Con appello ritualmente proposto, la società ASD Vecchia Pescara 74 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni inflitte e dell’ammenda comminata in relazione al reale svolgimento dei fatti, anche in considerazione, per ciò che concerne la posizione del D’Anniballe, dello Stilliano e del Pietranico, a precedenti decisioni di questa Commissione. Quanto al Raffaele Alberico, ha dedotto l’erroneità della sanzione poiché assunta sul presupposto di una non corretta interpretazione e applicazione dei regolamenti federali, ai calciatori Delfino e Bellizzotti l’eccessività della sanzione, considerati i loro comportamenti quali manifestazioni di smodata e veemente protesta, al calciatore Martellucci Davide l’eccessività della sanzione, rimasta indimostrata la volontà dello stesso di colpire con uno sputo l’arbitro. Osserva la Commissione Disciplinare che devono essere confermate le sanzioni a carico di Delfino Stefano, Pietranico Antonio, Bellizzotti Lorenzo e Martellucci Davide, alla luce anche del chiarimenti resi in sede di audizione da parte del direttore di gara, il quale ha riferito che il Delfino lo avrebbe spinto facendolo indietreggiare cercando, poi, di colpirlo con uno schiaffo, il Bellizzotti avrebbe protestato in maniera veemente, spingendolo con una mano sul petto, il Martellucci attingendolo con uno sputo lanciato volontariamente nei suoi confronti, il Pietranico per averlo spintonato, ingiuriato e minacciato una volta entrato sul terreno di gioco. Devono essere, invece, ridotte le sanzioni a carico di Stilliano Matarazzo, D’Anniballe Claudio ed Alberico Raffaele, sempre alla luce anche del chiarimenti resi dal direttore di gara, avendo il primo posto in essere una protesta particolarmente smodata e gravemente minacciosa, non sfociata, però, in alcun atto di violenza; il secondo un comportamento minaccioso ed ingiurioso reiterato nel corso della gara e alla fine della stessa; il terzo, infine, una protesta non giustificata ma mai sfociata in comportamenti ingiuriosi e, tanto meno minacciosi. Parimenti deve essere ridotta l’ammenda, tenuto conto della non particolare gravità dei comportamenti tenuti dai dirigenti e dai tesserati della società appellante, mai sfociati in manifestazioni di violenza nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Alberico Raffaele fino al 30.11.2008, a D’Anniballe Claudio fino al 2.2.2009, Stilliano Matarazzo fino al 2.3.2009 e di ridurre a € 400,00 l’ammenda a carico della società. Conferma nel resto, gli impugnati provvedimenti, disponendo restituirsi la tassa d’appello laddove versata.
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