COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. COSIMO GIOVANNI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO E DELLA STESSA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1, C.G.S.; LA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA II, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. COSIMO GIOVANNI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO E DELLA STESSA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1, C.G.S.; LA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA II, C.G.S. Con nota del 23/09/08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Cosimo Giovanni, Presidente della A.S. Pro Calcetto Avezzano, nonché la stessa società, per rispondere il Cosimo della violazione di cui sopra per aver indirizzato, nella richiesta di tesseramento del sig. Santos Wallace Barbosa, espressioni idonee a ledere il prestigio e la reputazione di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C., nonché la società A.S. Pro Calcetto Avezzano per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. Con la raccomandata r.r. del 21/10/08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 01/12/2008, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il sig. Cosimo Giovanni mentre la Procura Federale faceva pervenire, via fax, le proprie conclusioni e richieste con l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e con l’applicazione della inibizione per mesi tre al Cosimo e dell’ammenda di € 1.000,00 alla A.S. Pro Calcetto Avezzano. Osserva la Commissione che la nota a firma del sig. Cosimo Giovanni del 02/09/2008, in alcuni suoi passi, contiene espressioni (“abuso di potere”, “hanno determinato con dolo sanzioni ingiuste a nostro carico”) che certamente vanno oltre il diritto di critica nei confronti dell’operato degli organi federali ed assumono valenza offensiva ed ingiuriosa in quanto lesive del prestigio e della credibilità degli stessi organi. A prescindere, infatti, dalla fondatezza o meno dei rilievi formulati all’operato degli stessi organi, va sottolineato che il dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S. avrebbe dovuto imporre al presidente della società deferita di usare termini diversi e dal contenuto non offensivo per far valere le proprie ragioni. Ritenuta, pertanto, la responsabilità del Cosimo in ordine alle contestazioni a lui mosse da parte della Procura Federale, ritiene questa Commissione adeguata la sanzione dell’inibizione per giorni trenta tenuto conto del precedente specifico di cui alla decisione assunta con C.U. n. 64 del 26/06/2008. La società A.S. Pro Calcetto Avezzano va conseguentemente ritenuta responsabile per la violazione ascritta al suo presidente e ritiene equo la Commissione infliggere alla stessa la sanzione di € 300,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Cosimo Giovanni la sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla A.S. Pro Calcetto Avezzano l’ammenda di € 300,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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