COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RICIGLIANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RELATIVI ALLA GARA AZ PICERNO – RICIGLIANO (CAMPIONATO JUNIORES) DEL 27.10.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RICIGLIANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RELATIVI ALLA GARA AZ PICERNO – RICIGLIANO (CAMPIONATO JUNIORES) DEL 27.10.2008. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società RICIGLIANO avverso le decisioni del G.S. relative alla gara del campionato juniores del 27/10/2008 tra l’AZ Picerno ed il Ricigliano, pubblicate sul CU n. 36 del 31.10.2008, con cui la reclamante chiede la revoca per estraneità ai fatti dei provvedimenti adottati nei confronti dei calciatori Pascente Donato, Salvia Prospero, Vitale Remigio e Cafaro Valerio, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Bochicchio Giuseppe e all’allenatore Cicchetti Antonio, la revoca dell’ammenda e la ripetizione della gara per evidente errore tecnico; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta, nonché l’arbitro della gara; Rilevato, in via preliminare, che la società Ricigliano, pur chiedendo tra i motivi di impugnativa, la ripetizione della gara per errore tecnico del D.G., non ha provveduto ad inviare copia del ricorso anche alla società controinteressata come espressamente dichiarato dal rappresentante della società in sede di audizione e ciò in violazione di quanto previsto dal C.G.S.; Considerato che le argomentazioni esposte dalla reclamante non hanno trovato riscontro alcuna nell’istruttoria espletata. Dalla ricostruzione di fatti operata da quest’organo giudicante, è emerso che a seguito di un provvedimento di espulsione per reciproche scorrettezze di un calciatore della reclamante e di uno dell’Az Picerno da parte del D.G., i due calciatori nell’abbandonare il terreno di gioco continuavano ad azzuffarsi ed insultarsi reciprocamente e, giunti nei pressi dello spogliatoio, venivano nuovamente alla mani. In detto momento interveniva il custode dell’impianto per dividere i due giocatori, riferendo il D.G. che l’intervento del suddetto custode era assolutamente volto a calmare gli animi, non avendo lo stesso minimamente intenzioni offensive. Mentre il D.G. stava aspettando il ritorno della calma, il capitano della società Ricigliano, Cafaro Valerio, abbandonava il terreno di gioco e correva verso lo spogliatoio afferrando il custode da dietro e colpendolo con due violenti pugni al volto, provocandogli fuoriuscita di sangue ed un ematoma allo zigomo sinistro. Visto ciò i giocatori del Ricigliano seguivano il loro capitano e abbandonavano il terreno di gioco dirigendosi verso lo spogliatoio. In particolare, il D.G. identificava nei calciatori Pascente Donato, Vitale Remigio e Salvia Prospero i protagonisti di spintoni energici e frasi ingiuriose. Gli stessi atleti, insieme ad altri della società Ricigliano non identificati dal D.G., scaraventavano al suolo il n.ro 11 della società Az Picerno, colpendolo ripetute volte alla mano sinistra, provocandogli lesioni tanto che il calciatore doveva essere trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Potenza. Il D.G., inoltre, nella disposta audizione chiariva che la rissa descritta nel proprio supplemento di rapporto vedeva protagonisti unicamente i giocatori del Ricigliano, i due calciatori espulsi ed il custode, il quale subiva l’aggressione senza minimamente reagire e che non vi era la partecipazione di altre persone in quanto il poco pubblico presente rimaneva sugli spalti e i calciatori dell’Az Picerno non partecipavano attivamente alla rissa; Rilevato dalla narrazione dei fatti una condotta estremamente grave dei tesserati della società Ricigliano che ponevano in essere gesti di inaccettabile violenza ai danni di avversari con comportamento a dir poco irresponsabile del capitano della squadra Cafaro Valerio il quale, con il suo atteggiamento niente affatto consono al ruolo rivestito, dava origine agli episodi di violenza accaduti; Considerato che il G.S. anche alla luce della giovane età dei calciatori coinvolti, ha ampiamente tenuto conto della funzione rieducativa delle sanzioni e che, pertanto, le squalifiche inflitte ai calciatori Pascente Donato, Salvia Prospero, Vitale Remigio e Cafaro Valerio appaiono congrue ed adeguate alle condotte poste in essere; Rilevato che a norma dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti ed in generale dei propri tesserati; Preso atto che nella disposta audizione il D.G. ha chiarito che l’allenatore signor Cicchetti Antonio, una volta espulso dal terreno di gioco per proteste, non partecipava agli episodi descritti, allontanandosi dal terreno di gioco; pur tuttavia, non può questo Organo Giudicante, non riscontrare un atteggiamento niente affatto collaborativo dell’allenatore, il quale non si adoperava per calmare i propri calciatori né per evitare gli accadimenti sopra descritti; Evidenziato, infine, che le certificazioni mediche allegate in copia dalla società reclamante riguardanti i calciatori Cafaro Valerio e Bochicchio Giuseppe non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio e che le stesse potranno essere acquisite dalla competente Procura Federale già investita dal G.S. della individuazione di eventuali ulteriori responsabili dei fatti per cui è procedimento; P.Q.M. • in via preliminare, dichiara inammissibile il motivo di impugnativa relativo alla richiesta di ripetizione della gara; • nel merito, rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Pascente Donato, Salvia Prospero, Vitale Remigio, Cafaro Valerio, Bochicchio Giuseppe e all’allenatore Cicchetti Antonio. Conferma, infine l’ammenda di € 300.00 inflitta alla società Ricigliano; • dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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