COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVOIA AVVERSO LA INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR AGOGLIA GIOVANNI FINO AL 28.04.2008, COME DA CU N. 29 DELL’8.10.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVOIA AVVERSO LA INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR AGOGLIA GIOVANNI FINO AL 28.04.2008, COME DA CU N. 29 DELL’8.10.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SAVOIA avverso la inibizione del proprio presidente, AGOGLIA GIOVANNI, inflitta dal G.S. fino al 28/04/2008, come riportata sul CU n. 29 dell’ 08/10/2008; Letti gli atti di ufficio; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ascoltato il D.G.; Considerato che le argomentazioni della società non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara ed in particolare dalla disposta audizione nella quale il D.G. ha confermato che il Presidente della società Savoia, signor Agoglia Giovanni, a fine primo tempo, entrato nel suo spogliatoio senza essere in distinta, lo afferrava e lo minacciava, reiterando successivamente dagli spalti le sue invettive contro il D.G.; Considerato che detto comportamento da parte del dirigente della società reclamante configura una condotta ingiuriosa ed irriguardosa ai danni del D.G., condotta aggravata dalla sua posizione in ambito societario quale presidente, che dovrebbe essere di esempio di correttezza e collaborazione nei confronti del D.G.; P.Q.M. • conferma la inibizione inflitta dal G.S. al signor Agoglia Giovanni fino al 28/04/2008; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata;
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