COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RIPORTATI SUL CU N. 31 DEL 21.10.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RIPORTATI SUL CU N. 31 DEL 21.10.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 avverso l’inibizione fino al 31.10.2010 del presidente signor TRIUNFO ANTONIO e la squalifica del calciatore CARELLA PIETRO fino al 30.06.2010 inflitte dal G.S. e pubblicate sul CU n.31 del 21.10.2008; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ascoltato il D.G. della gara; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno nell’istruttoria espletata da cui è emerso che il calciatore Carella Pietro e successivamente il presidente Triunfo Antonio, non condividendo una decisione arbitrale, colpivano entrambi il D.G. con una forte gomitata alle spalle provocandogli dolore; Rilevato che la condotta violenta posta in essere dai tesserati della società reclamante non ha comportato conseguenze fisiche per il D.G. oltre al momentaneo dolore e che, pertanto, le sanzioni possono essere ridotte come da dispositivo tenuto conto di analoghi precedenti; Rilevato, del pari, che il G.S. non ha applicato alla società reclamante la responsabilità oggettiva ex art. 4 del C.G.S. che prevede che le società rispondono oggettivamente dell’operato dei dirigenti e dei propri tesserati per fatti commessi durante lo svolgimento della gare; Visti gli att. 4 e 19, n, 4, del CGS P.Q.M. In parziale accoglimento del proposto reclamo: • riduce la inibizione inflitta al signor Triunfo Antonio fino a tutto il 30.06.2010; • riduce la squalifica inflitta al calciatore Carella Pietro fino al 31.03.2010; • infligge alla società Abriola Calcio Club 2000 l’ammenda di € 300.00; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it