COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 5 della società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 16.10.2008 (Inibizione Sig. VULCANO Antonio fino al 15.10.2012, squalifica allenatore VULCANO Francesco fino al 16.04.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 5 della società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 16.10.2008 (Inibizione Sig. VULCANO Antonio fino al 15.10.2012, squalifica allenatore VULCANO Francesco fino al 16.04.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo, rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; ed in particolare che: -a) il dirigente responsabile della società Crucolese, Vulcano Antonio, veniva espulso perché proferiva all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive; mentre abbandonava il terreno di gioco minacciava l'arbitro; al termine della gara colpiva lo stesso arbitro con due calci al polpaccio sinistro, che gli procuravano forte dolore, ma senza conseguenze lesive; -b) l'allenatore Vulcano Francesco tentava più volte di colpire l'arbitro che stava rientrando nello spogliatoio, a parere dello stesso arbitro con schiaffi e pugni al volto, ma veniva impedito nel suo intento dai Carabinieri; considerato che le sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza sono congrue ed adeguate e devono essere confermate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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