COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 6 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 11 SGS del 23.10.2008 (Ammenda di € 80,00, inibizione Sig. CARUSO Andrea fino al 30.11.2008, squalifica calciatori MARCHESE Michele e GIUDICE Santo Maria per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 6 della società F.C. CALCIO ACRI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 11 SGS del 23.10.2008 (Ammenda di € 80,00, inibizione Sig. CARUSO Andrea fino al 30.11.2008, squalifica calciatori
MARCHESE Michele e GIUDICE Santo Maria per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice a carico dei tesserati, tutti responsabili di aver proferito all'indirizzo
dell'arbitro, in momenti diversi, frasi offensive e minacciose, incluso il dirigente Caruso Andrea, responsabile altresì di essere entrato
abusivamente sul terreno di gioco, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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