COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 7 della società A.S.D. BOCALE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 11 SGS del 23.10.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Allievi Regionali Armando Segato – Bocale Calcio del 19.10.2008) con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 180,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 7 della società A.S.D. BOCALE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 11 SGS del 23.10.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Allievi Regionali Armando Segato – Bocale Calcio del
19.10.2008) con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 180,00).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;
sentita la società reclamante;
RILEVA
La Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza, con riferimento alla gara del 19.10.2008 del Campionato Allievi
Regionale tra la Bocale Calcio e la Armando Segato, abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della con il
punteggio di 0 – 3 nei confronti della Bocale Calcio, a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara al 26° minuto del
secondo tempo “per l'entrata abusiva nel terreno di gioco da parte di alcuni sostenitori della società Bocale Calcio che tentavano di
aggredire i calciatori della società avversaria Armando Segato non riuscendovi per il pronto intervento di alcuni calciatori della
stessa società Bocale Calcio”.
Ed invero, risulta dal referto dell'arbitro che, al 26° del 2° tempo, alcuni sostenitori della Bocale Calcio entrati sul terreno di gioco dal
cancello lasciato aperto, tentavano di aggredire alcuni calciatori della Armando Segato, non riuscendovi perché fermati da calciatori
della Bocale Calcio; che tali tentativi si protraevano ancora tra i calciatori e altre persone penetrate nel frattempo sul terreno di gioco
senza venire alle mani; che per tale motivo, non avendo avuto la possibilità di riprendere il gioco nelle condizioni di serenità,
sospendeva la gara.
Dagli atti ufficiali non emerge l'oggettiva impossibilità di proseguire la gara.
Non risulta che gli incidenti verificatisi siano stati di particolare e concreta violenza e gravità, tali da impedire oggettivamente la
prosecuzione della gara, né si specifica quanto siano durati, lasciando supporre che ci fosse la possibilità di attendere che la
situazione si calmasse per poter riprendere il gioco.
Né risulta che l'arbitro abbia fatto uso dei mezzi a sua disposizione per riportare l'ordine, quale ad esempio chiamare a sé i capitani
o i dirigenti delle due società comunicando loro la sua intenzione di sospendere definitivamente la gara in caso di prosecuzione
delle intemperanze.
A parere della commissione, la delineata situazione di fatto non riveste perciò gli estremi - sempre necessari - di carattere oggettivo
per la sospensione della gara.
E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della giustizia sportiva, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve
prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da
mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.
Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie.
Per quanto riguarda la squalifica del massaggiatore Falcomatà Luciano, nessuna decisione può essere adottata in quanto il
provvedimento sanzionatorio non è stato tempestivamente impugnato;
P.Q.M.
In riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, delibera di :
Ordinare la ripetizione della gara del campionato Allievi Regionali Armando Segato – Bocale Calcio;
rimettere al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza;
confermare nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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