COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 10 della società A.S. PAGLIARELLE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 11 del 22.10.2008 (Squalifica calciatore GAROFALO Giuseppe per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 10 della società A.S. PAGLIARELLE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n° 11 del 22.10.2008 (Squalifica calciatore GAROFALO Giuseppe per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico di Garofalo Giuseppe, calciatore della A.S. Pagliarelle Calcio,
espulso per aver colpito da tergo un calciatore avversario in una azione di gioco e, successivamente alla notifica del provvedimento
sanzionatorio, di aver offeso e reiteratamente minacciato l'arbitro, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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