COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 12 della società A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 30.10.2008 (Ammenda di € 400,00, squalifica calciatore BRUNO Antonio per CINQUE gare, squalifica calciatore PIPERIS Vincenzo per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 12 della società A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 30.10.2008 (Ammenda di € 400,00, squalifica calciatore BRUNO Antonio per CINQUE gare, squalifica calciatore PIPERIS Vincenzo per TRE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVATO che dal rapporto degli ufficiali di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Bruno Antonio si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale; che il calciatore Piperis Vincenzo si è, altresì, reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara; che la sanzione dell’ammenda inflitta alla società per il comportamento tenuto dai proprio sostenitori è congrua ed adeguata; ritenuto, tuttavia, che la sanzione inflitta al calciatore Bruno Antonio appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Antonio a TRE giornate di gara; conferma nel resto; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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