COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 13 della società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 23.10.2008 (Squalifica calciatore PATEA Francesco fino al 22.08.2009, squalifica calciatore GALLETTA Simone fino al 22.11.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 13 della società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 23.10.2008 (Squalifica calciatore PATEA Francesco fino al 22.08.2009, squalifica calciatore GALLETTA Simone fino al 22.11.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto degli ufficiali di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Patea Francesco si è reso responsabile di comportamento di comportamento offensivo e minaccioso verso l’assistente di gara che veniva, peraltro, afferrato per la divisa e strattonato, nonché di aver tentato, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, di colpire l’arbitro con un calcio non riuscendovi anche per l’intervento dei compagni di squadra; che il calciatore Galletta Simone, protestava in occasione dell’espulsione del suo compagno Patea Francesco. Nei confronti dell’assistente arbitrale al quale veniva strappata dalle mani la bandierina; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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