COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 14 della società A.S.D. S. UMILE B. MONGRASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 30.10.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore VOLPENTESTA Massimo per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 14 della società A.S.D. S. UMILE B. MONGRASSANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 48 del 30.10.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore VOLPENTESTA Massimo per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che a fine gara all’uscita dell’impianto sportivo l’arbitro veniva
accerchiato da circa quaranta sostenitori della società S.Umile B.Mongrassano che tenevano un comportamento offensivo e
minaccioso;
che, in particolare, uno di questi tifosi colpiva l’autovettura del direttore di gara con una pietra;
che il calciatore Volpentesta Massimo si è reso responsabile di comportamento violento nei confronti di un avversario che veniva
colpito con una gomitata in volto;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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