COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 15 della società U.S. SETTINGIANO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 29.10.2008 (Ripetizione della gara Settingiano – Real S.Maria del 26.10.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 15 della società U.S. SETTINGIANO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 29.10.2008 (Ripetizione della gara Settingiano – Real S.Maria del 26.10.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA sentiti la società reclamante e, telefonicamente, l’arbitro a chiarimento; considerato che il direttore di gara ha confermato quanto già precisato a mezzo del fax del 07.11.2008 e cioè che a seguito del violento schiaffo subito da parte del calciatore Procopio Francesco, calciatore della società Real S.Maria, avvertiva violenti dolori alla testa e che, pertanto, non era più nelle condizioni psico fisiche di continuare la gara; rilevato che nessun dubbio può sussistere sulla violenza dell’atto anche in considerazione che nella memoria depositata dalla società Real S.Maria si legge testualmente “a seguito della manata l’arbitro inizialmente rimaneva in piedi per un lasso di tempo di sette – otto secondi per poi buttarsi a terra rotolando come se fosse stato colpito da un tir”; che, legittimamente, a causa delle menomate condizioni fisiche, l’arbitro ha deciso di astenersi dalla prosecuzione della gara; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, irroga alla società REAL S.MARIA la punizione sportiva della perdita della gara (Campionato 2^ categoria - Settingiano – Real S.Maria del 26.102008) con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. In considerazione che il direttore di gara, sebbene convocato per due volte, non si è presentato davanti a questa Commissione, gli atti vanno inviati alla Procura Arbitrale per quanto di competenza.
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