COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 26 della società POL. PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 12.11.2008 (Omologazione della gara Palermiti – Isonzo Calcio del 09.11.2008, ammenda di € 60,00, squalifica calciatore ROSANO’ Rocco fino al 15.03.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 26 della società POL. PALERMITI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 23 del 12.11.2008 (Omologazione della gara Palermiti – Isonzo Calcio del 09.11.2008, ammenda di € 60,00,
squalifica calciatore ROSANO’ Rocco fino al 15.03.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
Il reclamo avverso la regolarità della gara è inammissibile per violazione dell’art. 29, comma 3 del C.G.S., in virtù di tale norma il
reclamo deve essere preannunciato al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla
quale si riferisce e le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse, sempre al Giudice Sportivo Territoriale,
entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- la sanzione di € 60,00 irrogata per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro tenuto dai dirigenti della società reclamante è
congrua ed adeguata;
- può essere ridotta al 30 gennaio 2009 la squalifica al calciatore Rosanò Rocco responsabile di atto di modestissima violenza e di
comportamento offensivo e minaccioso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda la regolarità della gara;
In parziale accoglimento del reclamo , riduce la squalifica inflitta al calciatore ROSANO’ Rocco fino al 30 GENNAIO 2009;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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