COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 30 del Sig. TOLOMEO Giuseppe (soc. U.S.D. Molè) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 19.11.2008 (Squalifica fino al 20.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 30 del Sig. TOLOMEO Giuseppe (soc. U.S.D. Molè) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 19.11.2008 (Squalifica fino al 20.02.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che da un’attenta lettura degli atti di gara i fatti ascritti al calciatore Tolomeo Giuseppe, vanno diversamente valutati, poiché è emerso che i comportamenti dallo stesso tenuti nei confronti del direttore di gara per quanto riprovevoli, richiedono una rivisitazione circa l’entità della sanzione; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica applicata dal Giudice Sportivo Territoriale; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore TOLOMEO Giuseppe fino al 31 GENNAIO 2009; dispone restituirsi la tassa versata.
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