COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 31 della società MANGIMI SILA TEVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 6 (Amatori) del 19.11.2008 (Squalifica calciatore META Sebastiano fino al 28.02.2009, squalifica calciatore TRENTACOSTE Piero per CINQUE giornate, squalifica calciatore AMELIO Sebastiano per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 31 della società MANGIMI SILA TEVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 6 (Amatori) del 19.11.2008 (Squalifica calciatore META Sebastiano fino al 28.02.2009, squalifica calciatore TRENTACOSTE Piero per CINQUE giornate, squalifica calciatore AMELIO Sebastiano per DUE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che da un’attenta lettura degli atti di gara i fatti ascritti ai calciatori Meta Sebastiano e Trentacoste Piero, vanno diversamente valutati, poiché è emerso che i comportamenti dagli stessi tenuti nei confronti del direttore di gara per quanto riprovevoli, richiedono una rivisitazione circa l’entità delle sanzioni; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo, mentre per quanto attiene la posizione del calciatore Amelio Sebastiano, il ricorso è inammissibile in quanto la squalifica inflitta è inferiore a tre giornate per quanto disposto dall’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, delibera di : ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore META Sebastiano fino al 28 GENNAIO 2009; ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore TRENTACOSTE Piero a QUATTRO giornate di gara; dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda la squalifica del calciatore AMELIO Sebastiano; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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