COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 33 della società A.S.D. CAPO SUD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 56 del 13.11.2008 (Inibizione Sig. NERI Antonio fino al 31.05.2009, inibizione Sig. TRIPODI Francesco fino al 31.05.2009, squalifica allenatore TRIPODI Domenico fino al 30.04.2009, squalifica calciatore LORI Santino fino al 31.05.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 33 della società A.S.D. CAPO SUD
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 56 del 13.11.2008 (Inibizione Sig. NERI Antonio fino al 31.05.2009, inibizione Sig. TRIPODI Francesco fino al 31.05.2009,
squalifica allenatore TRIPODI Domenico fino al 30.04.2009, squalifica calciatore LORI Santino fino al 31.05.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante lamenta l’assoluta infondatezza degli addebiti che hanno dato origine alle sanzioni del giudice di primo grado.
Per tale ragione chiede la revoca delle sanzioni in epigrafe o una loro congrua riduzione.
La tesi dell’A.S.D. Capo Sud non può essere accolta atteso che l’arbitro ha confermato il proprio rapporto davanti al giudice sportivo
di primo grado nel corso di un’audizione a chiarimenti.
Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità delle sanzioni che appaiono
adeguate ai fatti che ai tesserati vengono contestati (Neri, Tripodi Francesco, Tripodi Domenico e Lori) spintonavano e minacciavano
l’arbitro.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 33 della società A.S.D. CAPO SUD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 56 del 13.11.2008 (Inibizione Sig. NERI Antonio fino al 31.05.2009, inibizione Sig. TRIPODI Francesco fino al 31.05.2009, squalifica allenatore TRIPODI Domenico fino al 30.04.2009, squalifica calciatore LORI Santino fino al 31.05.2009)."