COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 36 della società AMATORIALE AMAMI AMATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 6 del 19.11.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Amatoriale Amami Amato – Antico Forno del 15.11.2008) con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 50,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 36 della società AMATORIALE AMAMI AMATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 6 del 19.11.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Amatoriale Amami Amato – Antico Forno del 15.11.2008) con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 50,00). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo. sentita la reclamante; RILEVA La società Amami Amato impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la mancata disponibilità a disputare la partita in epigrafe da parte della stessa reclamante e della società Antico Forno. La reclamante addebita la mancata presentazione a causa di forza maggiore (lo stato di profonda prostrazione che aveva colpito i componenti la squadra dell’Amami Amato alla vista dei familiari di un loro calciatore che non si spiegavano l’assenza dal campo di gioco del loro congiunto). La situazione di profonda angoscia aveva finito per pervadere anche i componenti della squadra avversaria che si erano uniti alle ricerche del giovane. In effetti non può affermarsi che le due squadre si siano rifiutate di scendere in campo, piuttosto hanno chiesto un differimento del loro ingresso in attesa di rassicurazioni sulla sorte del ragazzo ingenerando l’equivoco di aver manifestato la volontà di non disputare la gara. Il reclamo va pertanto accolto. Appare superfluo chiarire in questa sede che le conseguenze della decisione si estendono naturalmente alla società Forno Antico producendo anche per detta società il venir meno delle sanzioni irrogate in primo grado. P.Q.M. In accoglimento del reclamo: • dispone la ripetizione della gara Amatoriale Amami Amato – Antico Forno del 15.11.2008 (Campionato Amatori); • revoca – ad entrambe le società - le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo (un punto di penalizzazione, ammenda di 50 €); • dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante; • rimette gli atti al Presidente della Delegazione Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza.
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