COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 38 della società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 27.11.2008 (Squalifica calciatore SCARRIGLIA Emilio fino al 30.06.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 38 della società A.S. CUTRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 63 del 27.11.2008 (Squalifica calciatore SCARRIGLIA Emilio fino al 30.06.2010).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il Presidente della società reclamante nonché l’assistente arbitrale a chiarimenti;
RILEVA
Dal rapporto del primo assistente arbitrale, confermato nell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore
Scarriglia Emilio, dopo l’espulsione operata dall’arbitro, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose e, successivamente, lo colpiva
violentemente con un forte calcio alla coscia sinistra provocandogli dolore;
risulta inoltre che, a fine gara, il calciatore Scarriglia reiterava il suo comportamento offensivo e minaccioso;
ritiene questa Commissione che non sussistono le attenuanti invocate nel reclamo atteso che il comportamento antisportivo e
violento tenuto dallo Scarriglia non può trovare giustificazione alcuna anche nel caso in cui sia stato eventualmente sfiorato dalla
bandierina dell’assistente arbitrale;
considerato, inoltre, che la sanzione inflitta dal primo giudice è già notevolmente contenuta;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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