COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 39 della società A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 30.06.2008 (Squalifica calciatore VERDUCI Giorgio fino al 30.06.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 39 della società A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 68 del 30.06.2008 (Squalifica calciatore VERDUCI Giorgio fino al 30.06.2010).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Verduci Giorgio si è reso responsabile di
comportamento offensivo nonché di atto di violenza nei confronti del direttore di gara;
che la reclamante non contesta i fatti accaduti ma lamenta solo l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale
che, al contrario, appare congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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