COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di : Sig. GALLO Raffaele (dirigente della società Pol. San Fili), Sig. ARENA Michele (presidente della società Pol. San Fili), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società POL. SAN FILI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. IL DEFERIMENTO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di : Sig. GALLO Raffaele (dirigente della società Pol. San Fili), Sig. ARENA Michele (presidente della società Pol. San Fili), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società POL. SAN FILI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 4.08.2008, Prot. n° 622/880pf 07-08/GR/blp il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) Il sig. GALLO RAFFAELE, dirigente della Polisportiva San Fili, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver preteso dal calciatore Spadafora Santo ed ottenuto dal di lui padre, Spadafora Antonio, la somma di € 3.750,00 per la concessione della lista di trasferimento ad altra società; 2) Il sig. ARENA MICHELE, presidente della Polisportiva San Fili, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella parte motiva, per essere stato al corrente della richiesta illegittima posta in essere dal sig. Gallo Raffaele, nei confronti dello Spadafora, e per averne consentito la condotta, omettendone la segnalazione agli organi competenti; 3) la società POLISPORTIVA SAN FILI, a titolo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in conseguenza delle responsabilità ascritte al proprio presidente e dirigente. L’attività investigativa effettuata dal Collaboratore della Procura Federale ha avuto inizio a seguito dell’esposto presentato dal calciatore Spadafora Santo, tesserato per la società Comprensorio Montalto Uffugo, iscritta al Campionato Promozione C.R. Calabria L.N.D., il quale con lettera 18/12/2007 denunciava che nell'agosto del 2007 si era visto rivolgere dal sig. Gallo Raffaele, dirigente della Polisportiva San Fili, società per la quale era all'epoca tesserato (retrocessa al termine della stagione sportiva 2006- 2007 dal Campionato Promozione a quello di I categoria), la richiesta di pagamento della somma di € 3.750,00 per l'ottenimento dell'assenso al trasferimento alla società F.C. Acri (iscritta al Campionato Eccellenza 2007-2008 presso il medesimo C. R. Calabria). Accusava lo Spadafora che il sig. Gallo Raffaele avrebbe proferito nei suoi confronti la seguente frase "... se vuoi continuare a giocare devi pagare ... se no hai finito di giocare ..." alla presenza di entrambi i suoi genitori (vedasi audizioni di Spadafora Santo 31/3/08 e di Spadafora Antonio 3/4/08). Aggiungeva che il proprio padre (non tesserato) aveva effettivamente versato tale importo a mani del summenzionato dirigente, a mezzo di assegno Banco Posta n. 538000089-2, a fronte del quale aveva ottenuto la lista di trasferimento In sede di attività inquirente il collaboratore della Procura Federale ha proceduto alle audizioni di diversi soggetti che hanno consentito di far emergere le seguenti circostanze: -1. E' stato dimostrato, al di fuori di ogni dubbio, il versamento di € 3.750,00 da parte del sig. Spadafora Antonio, padre del giocatore Santo, mediante l'assegno sopra citato a mani del sig. Gallo Raffaele ed accreditato sul conto corrente della Polisportiva San Fili il 30/7 - 2/8/07, come emerge sia dalla relativa documentazione bancaria esibita (audizione 3/4/08 del sig. Spadafora Antonio comparso spontaneamente) sia dal riconoscimento in tal senso da parte del sig. Gallo Raffaele stesso (audizione citata) e del sig. Arena Michele, Presidente della società beneficiaria (audizione del 17/4/08); -2. Il contenuto della denuncia del calciatore è stato tuttavia contestato sia dal sig. Gallo che dal sig. Arena, i quali nel corso delle loro rispettive audizioni hanno entrambi dichiarato che a fine stagione 2006-2007 il medesimo aveva richiesto il trasferimento ad altra società, ma negato qualsivoglia richiesta di denaro al denunciante o al di lui padre per la relativa lista, nonchè la sussistenza di alcuna minaccia ad essi rivolta, come invece dagli stessi lamentato; -3 Il dirigente ed il presidente della Polisportiva San Fili hanno inteso motivare la richiesta e l'ottenimento della somma di € 3.750,00 come la restituzione di un rimborso spese elargito al giocatore per la stagione 2007-2008 (di € 4.000,00 e quindi con un abbuono di € 250,00 in favore dello Spadafora), risultante da una ricevuta a firma del calciatore interessato, esibita dal sig. Arena Michele (allegata agli atti) che affermava altresì di aver personalmente consegnato tale importo in contanti al giocatore. -4. In ordine a tale diversa prospettazione, lo Spadafora Santo, comparso nuovamente il 18/4/08 avanti al Collaboratore della Procura Federale, presa visione della ricevuta di cui sopra, non ne ha disconosciuto la firma ma, tuttavia, il contenuto, negando di aver ricevuto per la stagione sportiva indicata (2007-2008) alcuna somma e non escludendo che il documento, la cui data (02/07/07) appariva essere stata corretta, fosse stato compilato successivamente alla sua sottoscrizione. La Procura ha concluso di non dover dare credito alla tesi difensiva, considerando che il (presunto) rimborso spese di € 4.000,00 versato in contanti allo Spadafora il 2/7/07 dal sig. Arena, sarebbe stato pagato due mesi dopo il termine del Campionato, concluso per la Pol. San Fili con la retrocessione dal Campionato Promozione a quello di Prima Categoria, decretata con il C. U. del C.R. Calabria L.N.D. n. 142 del 2/5/07: circostanza poco credibile attesa la manifestata intenzione del giocatore di lasciare la società. Lo stesso Arena aveva riconosciuto che al termine della stagione sportiva 2006-2007, lo Spadafora aveva manifestato l'intenzione di tesserarsi per altro sodalizio. La tesi difensiva quindi, conclude la Procura, appare priva di idoneo supporto probatorio, sia perché la ricevuta prodotta dal sig.Arena, il cui contenuto è stato contestato dallo Spadafora, riporta una data visibilmente corretta ed è pertanto priva di attendibilità, sia perchè non è stato fornito alcun elemento probatorio che possa accreditare l'esistenza di un accordo tra la società ed il calciatore in tal senso avendo omesso la Pol. San Fili di comunicare tale accordo al Comitato Regionale Calabria, come richiesto dall'art.94 ter delle NOIF in materia di rimborsi forfettari delle spese. La Procura Federale ha quindi deferito a questa Commissione per violazione dell'art.1 comma 1 CGS, i Sigg.ri Gallo Raffaele, dirigente, per la pretesa di denaro nei confronti dello Spadafora per la concessione della lista di trasferimento, e Arena Michele, Presidente, per essere stato al corrente della attività illecita del Gallo, per averne consentito la condotta omettendone la segnalazione agli organi competenti, e la Società Polisportiva San Fili per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. IL DIBATTIMENTO Alla riunione del 13 ottobre 2008, sono comparsi il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, nonché l’avv. Francesco Granata, in rappresentanza degli incolpati. Il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello così concludeva: - per GALLO RAFFAELE, dirigente della Polisportiva San Fili, anni 2 di inibizione; - per ARENA MICHELE, presidente della Polisportiva San Fili, anni 2 di inibizione; - per la società POLISPORTIVA SAN FILI, € 2.000,00 di ammenda più diffida; L’avv. Granata concludeva per il proscioglimento degli incolpati per non avere commesso il fatto. I MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione ritiene di dover accogliere la ricostruzione e la qualificazione dei fatti prospettata nel deferimento della Procura Federale, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati. La difesa dei tesserati si basa sull'assunto che la dazione di denaro da parte dello Spadafora, accertata e incontestabile, sarebbe avvenuta in forza di un accordo economico intervenuto tra le parti, che avrebbe comportato il pagamento (non provato) della somma di € 4.000,00 da parte della società al calciatore Spadafora a titolo di rimborso spese due mesi dopo la conclusione del campionato 2006/07 e che, successivamente, lo Spadafora, ottenuto lo svincolo, avrebbe restituito € 3.750,00 alla pol. San Fili, tenendo per sé € 250,00, per ricompensa dei due mesi successivi alla fine del campionato. Ritiene la Commissione che detta tesi non possa trovare credito. La Polisportiva San Fili non aveva l'obbligo di comunicare al C.R. Calabria l'accordo (presunto) intervenuto con il proprio calciatore, poiché la previsione dell'art.94 ter delle NOIF si riferisce alle società iscritte ai Campionati Nazionali della LND, mentre la Pol. San Fili era iscritta al campionato di prima categoria del CR Calabria, retrocessa dal campionato di Promozione. Ma la prova di tale accordo, comunque, non risulta. E' pacifico che il calciatore Spadafora aveva chiesto di essere ceduto alla fine della stagione 2006/07 ad altra società, come ha ammesso lo stesso sig.Arena, e pertanto un accordo economico con elargizione di un rimborso spese due mesi dopo la fine del campionato 2006/07 da parte della società di appartenenza ad un calciatore che aveva chiesto di essere ceduto per la stagione seguente, appare assolutamente inverosimile. Ed a conforto di ciò, manca la prova del pagamento di € 4.000, non avendo valore la ricevuta esibita dal sig.Arena, che riporta una data visibilmente corretta ed è stata contestata dallo Spadafora. Tenuto conto dellla gravità dei fatti, ed in particolare delle minacce a scopo estorsivo proferite da Gallo Raffaele allo Spadafora alla presenza di entrambi i suoi genitori, le sanzioni richieste dalla Procura Federale devono ritenersi correttamente determinate e congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: al sig. GALLO Raffaele, dirigente della Pol. San Fili, l’inibizione a svolgere ogni attività per anni DUE (e quindi fino al 22/10/2010); Ia sig. ARENA Michele, presidente della Pol. San Fili, l’inibizione a svolgere ogni attività per anni DUE (e quindi fino al 22/10/2010); alla società POL. SAN FILI, l’ammenda di € 1.000,00 (mille) con diffida;
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