COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 27.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei sigg. Marco ZANIER, Presidente dell’ASD DONATELLO CALCIO, e Paolo SGUASSERO, Presidente dell’ASD TORVISCOSA; nonché delle Società ASD DONATELLO CALCIO e ASD TORVISCOSA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 27.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei sigg. Marco ZANIER, Presidente dell’ASD DONATELLO CALCIO, e Paolo SGUASSERO, Presidente dell’ASD TORVISCOSA; nonché delle Società ASD DONATELLO CALCIO e ASD TORVISCOSA. Il deferimento. Con Raccomandata dd 27.05.2008 ai sensi dell' art. 32 c. 4 del C.G.S. la Procura Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T.: a) i sigg. Marco ZANIER e Paolo SGUASSERO nelle loro rispettive qualità di Presidenti rispettivamente della A.S.D. DONATELLO CALCIO e A.S.D. TORVISCOSA per rispondere della violazione, ad entrambi contestata, di cui all'art. 1 c. 1° C.G.S. in relazione agli artt. 19 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, “per aver in concorso, o, comunque, consentito la condotta non regolamentare posta in essere dal sig. Jgor Bric” consistita nell’aver quest’ultimo, quale allenatore in forza all’A.S.D. DONATELLO ed in violazione degli artt. 19 e 38 c. 1° 2° e 3° del Regolamento del Settore Tecnico, assunto ruoli tecnici nella medesima stagione per più di una società sia pure occasionalmente; collaborato per altra società nella selezione di giovani calciatori, peraltro in un periodo in cui egli risultava squalificato; svolto attività comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori collaborando e partecipando ad una selezione degli stessi organizzata dall’A.S.D. TORVISCOSA presso il locale stadio comunale il 23.10.2007.- b) le società sportive A.S.D. TORVISCOSA e A.S.D. DONATELLO CALCIO per responsabilità diretta in relazione alla condotta illecita ascritta ai rispettivi Presidenti. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i due Presidenti deferiti, le due Società deferite e la Procura Federale per la riunione del 20.11.2008, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. La A.S.D. DONATELLO faceva pervenire prima dell’inizio della trattazione istanza di patteggiamento ex art. 23 C.G.S. All'udienza sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il deferito Sig. Marco ZANIER per sé ed in rappresentanza della Società A.S.D. DONATELLO CALCIO; il sig. Nereo Miatto, per delega dd 20.11.08 a firma del Presidente della Società A.S.D. TORVISCOSA acquisita agli atti, in rappresentanza di Paolo SGUASSERO e dell’A.S.D TORVISCOSA. Acquisita preliminarmente copia del provvedimento dd 21.07.08, pubblicato sul C.U. n 003, con il quale la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha inflitto a Jgor Bric la squalifica fino al 31.01.2009 per gli illeciti di cui agli artt. 19, 35 e 38 c. 1° - 2° e 3° del Reg.to del Settore Tecnico (per aver collaborato per società diversa dall’A.S.D. DONATELLO CALCIO, per il quale risultava regolarmente tesserato, nella selezione di giovani calciatori, peraltro in un periodo in cui era stato sanzionato con la squalifica a tempo determinato, e per aver svolto attività comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori) e dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa, concludevano come in appresso. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:  Quanto al sig. Marco ZANIER: inibizione per mesi 3 (tre) ed € 1.000,00 (mille) di ammenda;  Quanto all’A.S.D. DONATELLO CALCIO: € 1.600,00 (milleseicento) di ammenda;  Quanto al sig. Paolo SGUASSERO: inibizione per mesi 3 (tre) ed € 1.000,00 (mille) di ammenda;  Quanto alla società A.S.D. TORVISCOSA: € 1.600,00 (milleseicento) di ammenda. Il sig. Marco ZANIER, rinunciando al patteggiamento, ha concluso rimettendosi alla decisione della C.D.T. non ritenendo comunque che gli addebiti siano proporzionati rispetto alla realtà dei fatti e rilevando l’eccessività delle sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale; Il sig. Nereo Miatto, rappresentando il sig. SGUASSERO e la ASD TORVISCOSA ha concluso rimettendosi alla decisione della C.D.T. non ritenendo comunque sussistere responsabilità dell’A.S.D. TORVISCOSA e rilevando l’eccessività delle sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale. La motivazione. Il deferimento risulta fondato. Punto fermo dal quale partire per la valutazione delle condotte contestate è rappresentato dalla decisione dd 21.07.2008 della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico (preliminarmente acquisita in copia agli atti del presente procedimento) con la quale è stata affermata la responsabilità dell’allenatore Jgor Bric per la violazione degli artt. 19, 35 e 38 c. 1°, 2° e 3° del Regolamento del Settore Tecnico (specificamente per aver collaborato per società diversa dall’A.S.D. DONATELLO CALCIO, per il quale risultava regolarmente tesserato, nella selezione di giovani calciatori, peraltro in un periodo in cui era stato sanzionato con la squalifica a tempo determinato, e per aver svolto attività comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori) e per l’effetto irrogata nei di lui confronti la sanzione della squalifica sino al 31.01.2009. Detto questo, se la responsabilità del Bric risulta sancita in una decisione facente stato sulla quale non è consentito a questa C.D.T. sindacare, quella dei Presidenti (e delle due Società) va affermata per non aver gli stessi impedito né essersi attivati per impedire al Bric di porre in essere le attività contrarie al Regolamento del Settore Tecnico Federale che sono state accertate a suo carico. Il discorso vale sia per il Presidente dell’A.S.D. DONATELLO, sul quale incombeva l’obbligo di controllare e precludere al proprio tesserato di tenere comportamenti vietati, sia per il Presidente dell’A.S.D. TORVISCOSA che avrebbe dovuto, secondo diligenza, vigilare per impedire il proprio coinvolgimento in condotte illecite poste in essere da tesserati estranei al suo sodalizio. A maggior ragione, laddove si consideri che gli illeciti commessi dal Bric sono avvenuti mentre egli era squalificato (cfr. C.U. n° 15 del 04.10.2007 in atti) e tale circostanza era ben nota agli interessati, come risulta dalle dichiarazioni e dai documenti acquisiti al fascicolo, e come deriva dalla presunzione normativa per cui i provvedimenti pubblicati in C.U. si considerano universalmente conosciuti. Alla affermata responsabilità di Marco ZANIER e Paolo SGUASSERO per i fatti loro ascritti, correttamente inquadrati nella violazione dell’ampio principio di lealtà, probità e correttezza sportiva prescritto dall’art. 1 del C.G.S., giuridicamente consegue, secondo quanto stabilito dall’art. 4 c. 1° del C.G.S., la responsabilità diretta delle Società per quanto compiuto da chi le rappresenta. Per quanto attiene all’entità delle sanzioni, ritiene la C.D.T., nel modulare le stesse, di dover debitamente considerare la particolare situazione di difficoltà in cui concretamente si è venuta a trovare la A.S.D. TORVISCOSA, società organizzatrice della selezione di giovani calciatori che, per garantire il buon esito della manifestazione che comunque era rivolta a favorire lo sviluppo, la promozione e l’interesse dello sport del calcio tra i più giovani, e per non deludere le aspettative dei ragazzi alla stessa presenti, ha ritenuto, in una situazione in qualche modo di “emergenza” per la mancanza sul posto di altri allenatori, di ricorrere all’ausilio del Bric. Sul punto va ancora osservato che, per ferma giurisprudenza di questa C.D.T. (v. da ultimo C.U. n° 73 dd 12.06.2008), contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura Federale, ai sensi dell’art. 19 c. 5 e 6 del C.G.S. non è applicabile una sanzione pecuniaria ai dirigenti appartenenti alla sfera dilettantistica. Pene eque per i fatti rispettivamente addebitati sono quelle di cui in dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 4) ritenuta la responsabilità di Marco ZANIER, Presidente della A.S.D. DONATELLO CALCIO, per i fatti a lui ascritti, gli infligge l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi uno (a tutto il 27 dicembre 2008); 5) Ritenuta la responsabilità dell’A.S.D. DONATELLO CALCIO, ai sensi dell’art. 4 c.1° del C.G.S., in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, le infligge l’ammenda di € 500,00- (cinquecento) 6) ritenuta la responsabilità di Paolo SGUASSERO, Presidente della A.S.D. TORVISCOSA, per i fatti a lui ascritti, gli infligge l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi uno (a tutto il 27 dicembre 2008); 7) Ritenuta la responsabilità dell’A.S.D. TORVISCOSA, ai sensi dell’art. 4 c.1° del C.G.S., in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, le infligge l’ammenda di € 500,00- ( cinquecento).
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