CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 luglio 2008 – Nuova AMG Sebastiani Basket Srl – Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 luglio 2008 – Nuova AMG Sebastiani Basket Srl - Federazione Italiana Pallacanestro COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. DOMENICO LA MEDICA – ARBITRO AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO LODO nel procedimento di Arbitrato promosso da: NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET S.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Gaetano Papalia, con sede in Rieti, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianfranco Tobia ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 11 CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, con sede in Roma, Via Vitorchiano, 113, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Viale delle Milizie, 106. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 15 maggio 2008, il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallacanestro, comunicava alla Nuova Amg Sebastiani Basket che, con delibera n. 307 del 10 maggio 2008, Il Consiglio Federale, preso atto che da una verifica ispettiva eseguita dalla COMTEC il 22 aprile 2008 era stata accertata la violazione da parte della medesima società dell’art. 29 comma 3 del Regolamento Esecutivo (mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento al 30 giugno 2007 e al 31 dicembre 2007), aveva disposto a carico di quest’ultima la decurtazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2008/2009 e l’irrogazione di un’ammenda pari ad € 45.0000,00. Contro tale decisione, la Sebastiani Basket, con atto depositato il 9 giugno 2008, proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Con atto del 19 giugno 2008, il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI e 23.1 del Regolamento, nominava il Collegio così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Domenico La Medica (Arbitro) e Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 8 luglio 2008 presso la sede dell’arbitrato. La Sebastiani Baket formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni al Collegio:«[…] rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disponga l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 307 del 10 maggio 2008, comunicata in data 15 maggio 2008, con la quale è stata disposta a carico della società Nuova AMG Sebastiani Basket S.r.l. la decurtazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel campionato 2008/2009 e l’ammenda di euro 45.000,00. In subordine, piaccia ridursi l’entità delle sanzioni adottate dalla Federazione Italiana Pallacanestro in danno della Nuova AMG Sebastiani Basket S.r.l. siccome eccessive, illogiche ed ingiuste. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e rimborso della tassa di arbitrato […]». Con atto del 18 giugno 2008 (prot. N. 1130) la Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo al Collegio di «rigettare l’avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari nonché con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari del Collegio Arbitrale e della procedura e con refusione di tutte le somme a tali titoli versate o versande dalla FIP». All’udienza dell’8 luglio 2008, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. L’attrice chiedeva termine per il deposito della documentazione comprovante gli avvenuti versamenti e posta alla base della decisione. Ai sensi dell’art. 19.4. del Regolamento della Camera, le parti autorizzavano congiuntamente l’organo arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. All’esito, il Collegio si riservava anche in ordine alle istanze istruttorie. MOTIVI 1. La Sebastiani Basket ricorre affinché venga annullata o riformata la delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 307 del 10 maggio 2008. In particolare, deduce quanto segue: 1. In primo luogo, con riferimento alla presunta violazione del parametro Ricavi/Indebitamento al 30 giugno 2007, la ricorrente osserva che, all’esito della visita ispettiva della COMTEC del settembre 2007, quest’ultima invitava la Sebastiani Basket a riequilibrare il parametro suddetto secondo le modalità previste dall’art. 29.3 del Regolamento Esecutivo per l’importo di € 157.487,00. La ricorrente ottemperava all’invito della COMTEC con finanziamenti infruttiferi postergati di € 39.500,00 eseguito in data 23 ottobre 2007, di € 15.000,00 eseguito in data 23 novembre 2007 e di € 103.500,00 eseguito in data 29 novembre 2007. Successivamente, in data 30 novembre 2007 e 4 dicembre 2007 venivano prelevati dal Presidente della Sebastiani Basket rispettivamente € 43.000,00 ed € 15.500,00. Tuttavia, lo stesso Presidente, in data 14 dicembre 2007, effettuava spontaneamente un finanziamento infruttifero e postergato di € 100.000,00 cosicché il finanziamento complessivo risultava essere di € 199.500,00 a fronte del finanziamento di € 157.487,50 richiesto al fine di riequilibrare il parametro previsto dall’art. 29.3 del Regolamento Esecutivo. A conferma della correttezza del suo operato, la ricorrente deduce che all’esito della nuova visita ispettiva del marzo 2008, La COMTEC nulla contestava circa il rispetto del parametro Ricavi/Indebitamento al 30 giugno 2007. 2. In secondo luogo, con riferimento alla presunta violazione del parametro Ricavi/Indebitamento al 31 dicembre 2007, la ricorrente espone che all’esito della citata visita ispettiva del marzo 2008, la COMTEC invitava la Sebastiani Basket a riequilibrare il suddetto parametro con le medesime modalità indicate in precedenza per l’importo di € 356.958,00. L’istante ottemperava all’invito della COMTEC mediante distinti versamenti e in particolare: versamento di € 3.900,00 effettuato in data 17 gennaio 2008; versamento di € 200.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero e postergato effettuato in data 22 gennaio 2008; versamento di € 50.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero e postergato effettuato dal socio Ippodromi e Città; versamento effettuato da quattro soci per un totale di € 84.783,00. In tal modo, sempre a detta della ricorrente, il parametro Ricavi/Indebitamento veniva di fatto rispettato essendo stato stanziato un finanziamento di € 348.683,00 a fronte del finanziamento richiesto di € 356.958,00. 2. La Federazione Italiana Pallacanestro, con la propria memoria di costituzione chiede il rigetto della domanda avversaria in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. 1. In primo luogo, la F.I.P. richiama gli artt. 25,27 e 29 del Regolamento Esecutivo. In particolare, quest’ultima norma al comma 3 prevede che in caso di mancato rispetto del rapporto R/I la COMTEC invita la società a riequilibrare la situazione patrimoniale nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione «[…] mediante opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole o di congruità dell’organo di controllo […]». L’art. 25 comma 14 del Regolamento Esecutivo dispone, invece, che le operazioni di versamento, per essere valide, vanno eseguite mediante versamenti sui conti intestati alla società presso istituti di credito. Da quanto appena esposto emergerebbe, a parere della F.I.P., una palese violazione delle norme regolamentari. Ed invero, con riferimento al parametro R/I al 30 giugno 2007, la società istante deliberava un aumento del capitale sociale sino alla concorrenza di € 158.000,00. Tale operazione, tuttavia, avveniva senza il necessario parere del Collegio Sindacale. Inoltre il Presidente della Sebastiani Basket, dopo aver dichiarato di voler provvedere egli stesso alla ricapitalizzazione ed aver eseguito i relativi versamenti, tra il 30 novembre 2007 e il 4 dicembre 2007 provvedeva a prelevare dal conto societario, attraverso assegni bancari, la somma di € 58.500,00, somma che confluiva nella “cassa del Presidente” come da relativa voce contabile. Il successivo versamento del 14 dicembre 2007, poi, non potrebbe essere preso in considerazione, sia perché la relativa operazione non risulta essere stata deliberata dall’assemblea dei soci né risulta il versamento quale finanziamento infruttifero e postergato, sia perché tale versamento è stato eseguito oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della COMTEC. La F.I.P., infine, contesta l’affermazione della Sebastiani Basket secondo la quale la COMTEC, in occasione della seconda visita ispettiva, non avrebbe eccepito nulla circa il rispetto del parametro R/I al 30 giugno 2007. Al contrario, secondo parte convenuta, la COMTEC aveva contestato le irregolarità predette oltre a una persistenza di indebitamento al 31 marzo 2008 e a una situazione di generale difficoltà finanziaria e patrimoniale. 2. Allo stesso modo, con riferimento al parametro R/I al 31 dicembre 2007, la F.I.P. nondimeno riscontra una violazione delle norme predette. Ed infatti, a fronte del versamento di € 200.000,00 eseguito dal Presidente, quest’ultimo ha prelevato dal conto societario la somma di € 40.000,00 confluita anche questa nella voce “cassa del Presidente”. Non vi sarebbe traccia, poi, del versamento a titolo di finanziamento infruttifero e postergato di € 50.000,00 citato dalla ricorrente. Inoltre, la somma di € 84.783,00 non sarebbe stata versata sul conto della società a titolo di finanziamento infruttifero e postergato ma sarebbe stata versata dai soci per pagare debiti esteri della società. In ogni caso, anche volendo considerare corretti i versamenti eseguiti dalla società, essi non sarebbero stati, comunque, sufficienti a ripianare l’eccesso di indebitamento. 3. In merito alla domanda proposta dalla Sebastiani Basket Rieti, il Collegio ritiene che il ricorso proposto meriti parziale accoglimento. E’ indubbio, infatti, che le operazioni poste in essere dalla società istante per riequilibrare il parametro Ricavi/Indebitamento al 30 giugno 2007 e al 31 dicembre 2007, siano avvenute con modalità diverse da quelle previste dall’art. 29.3 del Regolamento Esecutivo. E’ altrettanto vero, tuttavia, che le citate operazioni hanno avuto come effetto, almeno per ciò che attiene al rispetto del parametro Ricavi/Indebitamento al 30 giugno 2007, di riequilibrare la situazione patrimoniale. Ed infatti, a fronte di un finanziamento richiesto di € 157.487,50, l’istante provvedeva ad effettuare un finanziamento complessivo di € 199.500,00 sebbene con modalità e termini differenti da quelli richiesti dall’art. 29.3 del Regolamento Esecutivo. Discorso diverso, invece, deve farsi con riguardo alla violazione del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 dicembre 2007. Anche in tal caso l’istante, al fine di riequilibrare la propria situazione patrimoniale, effettuava operazioni differenti da quelle richieste dalle norme regolamentari. Tuttavia, come evidenziato dalla F.I.P. nella propria memoria di costituzione, del versamento di € 50.000,00 effettuato dal socio “Ippodromi e Città” la ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale. Inoltre, contestualmente al versamento di € 200.000,00, il Presidente provvedeva a prelevare dal conto societario la somma di € 40.000,00. A quest’ultimo riguardo, la società ricorrente assume che tali operazioni non potevano essere prese in considerazione non avendo il compito di riequilibrare il parametro al 30 giugno 2007, parametro che risultava già riequilibrato. Non si comprende, tuttavia, il senso di quest’ultima asserzione, in quanto il finanziamento di € 200.000,00 come rilevato dalla COMTEC ed espressamente affermato dalla Sebastiani Basket nel suo atto introduttivo, è stato eseguito per riequilibrare il parametro R/I al 31 dicembre 2007 e non al 30 giugno 2007. In ogni caso, anche a non voler prendere in considerazione i rilievi che precedono, va rilevato che il finanziamento complessivo eseguito dalla società è comunque inferiore a quello richiesto per riequilibrare la situazione patrimoniale. Infatti, sommando i versamenti eseguiti a vario titolo dalla società, si ottiene un importo complessivo di € 338.683,00 (e non € 348.683,00 come affermato dall’istante) mentre volendo recepire le eccezioni della F.I.P. il finanziamento effettivo operato dalla Sebastiani Basket sarebbe addirittura di € 258.683,00. Si è, pertanto, in presenza di una situazione in cui il rapporto R/I risulta rispettato seppur con modalità diverse da quelle regolamentari e viceversa di una situazione in cui tale rapporto non risulta riequilibrato pur essendosi la società istante adoperata in tal senso. In entrambi i casi, dunque, è possibile ravvisare una violazione di norme regolamentari. In ordine alla misura della sanzione occorre, tuttavia, svolgere alcune cosndierazioni.. In primo luogo, conformemente a quanto già rilevato dalla Camera in un’altra fattispecie simile alla presente (lodo F.I.P./Basket Livorno del 12.12.2006), va osservato che se l’art. 29.3 del Regolamento Esecutivo prevede che il riequilibrio dei parametri di stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire attraverso le operazioni indicate e nel termine da essa stabilito, tuttavia le operazioni ed il termine posto non appaiono essere tassativamente stabilite. In difetto di una puntuale previsione normativa, infatti, si deve ritenere che il riequilibrio dei parametri di stabilità possa avvenire anche attraverso operazioni diverse da quelle previste dalla F.I.P., purché idonee allo scopo. In secondo luogo, si rileva come non possa essere assimilato al caso della totale inerzia quello dell’attività posta in essere dall’affiliato al fine di raggiungere il risultato richiesto. A tal riguardo, il Collegio ritiene di fare applicazione dell’art. 19 comma 4 del Regolamento di Giustizia che, dopo aver fatto menzione delle circostanze attenuanti normativamente previste dispone che «il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione». Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la sanzione della penalizzazione di 4 punti debba essere modificata, e rideterminata in 2 punti di penalizzazione, mentre la sanzione pecuniaria debba rimanere ferma. Tutte le altre domande ed eccezioni devono intendersi assorbite. Sussistono i motivi per operare una parziale compensazione delle spese di arbitrato e di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda arbitrale. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla Nuova AMG Sebastiani Basket S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: . accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e, per l’effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti due (2) e conferma, per il resto, l’ammontare della multa; . condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket S.r.l. al pagamento di ¾ delle spese di lite liquidate, per questa quota, in € 1.500,00 (Euro millecinque/00) in favore della Federazione Italiana Pallacanestro, oltre le spese generali, IVA e CPA; compensa per la restante quota; . fermo il vincolo di solidarietà, condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket S.r.l. al pagamento di ¾ delle spese e degli onorari degli Arbitri e la Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento del restante quarto; il tutto come separatamente liquidato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; . dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli Arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 17 luglio 2008, e sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati F.to Avv. Maurizio Benincasa F.to Domenico La Medica F.to Marcello de Luca Tamajo
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