CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 ottobre 2008 – Renato Curi Angolana Srl – Federazione Italiana Giuoco Calcio, Barletta Calcio Srl, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 ottobre 2008 – Renato Curi Angolana Srl - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Barletta Calcio Srl, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti L’Arbitro unico prof. avv. Ferruccio Auletta nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Renato Curi Angolana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Gabriele Bankowski, con sede in Città Sant’Angelo (PE), alla Strada Giardino n. 2, elettivamente domiciliata in Pescara, viale Bovio n. 95, presso l’avv. Claudio Croce che, unitamente agli avv.ti Donato Di Campli ed Enzo Antonucci, la rappresenta e assiste attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane p.t. dr Giancarlo Abete, con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell’avv. Mario Gallavotti che, unitamente agli avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, la rappresenta e assiste convenuta e nei confronti di altre parti non costituite FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La Renato Curi Angolana s.r.l. ha proposto domanda di arbitrato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio con atto del 28.8.2008 (prot. n. 1857) diretto altresì nei confronti di Co.Vi.So.C., BARLETTA CALCIO s.r.l., LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, LEGA NAZIONALE DILETTANTI e COMITATO INTERREGIONALE, nessuna delle quali ha svolto attività difensiva nel presente giudizio. La promotrice ha richiesto principalmente di «annullare e dichiarare illegittimo […] il Comunicato Ufficiale n. 45/A emanato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 14 agosto 2008, di esclusione dal ripescaggio della Renato Curi Angolana S.r.l. al Campionato di II Divisione Lega Pro (Serie C2) 2008-2009)» per «conseguentemente ordinare agli organi e leghe competenti l’inserimento della Società ricorrente nel campionato di seconda Divisione Lega Pro stagione sportiva 2008-2009», senza esplicitamente escludere -sia pure in subordine- che all’accoglimento delle domande potesse seguire «l’eventuale deferimento della Società» per «mancato adempimento nei termini di quanto richiesto dal Com. uff. FIGC n. 93/A Parag. VI Lett. A)». Assume la parte attrice che, sulla base del parere negativo della «Covisoc», la F.I.G.C. per relationem ha escluso dall’integrazione degli organici di II Divisione «Lega Pro» la Renato Curi Angolana s.r.l., «che nella graduatoria occupava il 4° ed ultimo posto utile per i detti ripescaggi», in sua vece essendo stato ammesso il Barletta calcio s.r.l. La Società ritiene il «parere Co.Vi.Soc. inconferente [,] immotivato e palesemente errato», in particolare essendo stato reso in violazione dei cc.uu. nn. 93/A e 115/A; invero, quest’ultimo (fatto in data 5 giugno 2008) prescrive che la domanda di iscrizione al campionato di serie C2 dev’essere corredata «per le società appartenenti al Settore dilettantistico, da tutta la documentazione prevista dal Com. Uff. n. 93/A del 5/05/08 parag. VI», il quale -a sua volta- onera «le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l’ammissione al campionato di Serie C2 e costituite sotto forma di società di capitali», inter alia, di «depositare presso la Co.Vi.So.C […] lo statuto vigente» entro un termine perentorio (ed è questa la fattispecie rilevante). Nel parere reso dalla «Covisoc», fatto proprio dalla F.I.G.C., viene testualmente «riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al campionato di Seconda Divisione (2008/2009), di cui all’allegato A) del Com. Uff. n. 93/A del 5 maggio 2008, in particolare: la società è costituita nella forma di soscietà sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi della legge n. 289/2002, non avendo adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui alla Legge n. 91/1981». La Renato Curi Angolana s.r.l. insorge avverso tale determinazione allegando che l’adempimento ritenuto difettoso (cioè, l’adeguamento statutario) non risultava in alcun modo prescritto (atteso il riferimento al deposito del solo «statuto vigente» per il caso di società già strutturata in forma di capitali, come l’istante); peraltro, pur lamentando la carenza di motivazione del provvedimento adesso sub judice circa il «modo» e il «dove» lo statuto vigente avrebbe dovuto eventualmente conformarsi, ammette che la legge n. 91/1981 «non si riferisce alla ricorrente», siccome «società dilettantistica». In subordine, ritiene che il mancato adempimento rilevato dalla «Covisoc», che avrebbe pure dovuto costituire oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non avrebbe comunque impedito l’ iscrizione, in presenza delle altre condizioni, al massimo potendo importare un illecito disciplinare sanzionabile a termini dello stesso c.u. n. 93/A del 5 maggio 2008, vale a dire l’illecito punibile «con la penalizzazione di un punto in classifica […] da scontarsi nel campionato 2008/2009». Ha resistito la F.I.G.C., che chiede il rigetto delle domande perché «la società istante non ha comprovato di possedere (anzi ha per tabulas attestato l’esatto contrario, confermando anche in questa sede, di essere una società dilettantistica) il requisito fondamentale per accedere ad un campionato professionistico, quello prescritto in via generale dall’art. 10 della legge n. 91/1981 e dall’art. 7, comma 3 dello Statuto federale, nonché, per quanto rigiuarda le società appartenenti alla Lega Pro, dall’art. 1, comma 2 del relativo Statuto»; non basterebbe, secondo la F.I.G.C., l’essere conformati al modello di «società a responsabilità limitata ex art. 90 della legge n. 289/2002», altrimenti l’ammissione al campionato professionistico «costituirebbe violazione della norma imperativa rappresentata dal combinato disposto dell’art. 10 l. 91/81 e art. 90 l. 289/2002». Né, alla difesa della parte convenuta, appare praticabile la soluzione di ammettere al campionato professionistico una società di capitali seppure inabilitata alla stipulazione di contratti di lavoro sportivo professionistico purchè in base a una obbligazione di futuro adeguamento dello statuto (come ipotizzato dalla Renato Curi Angolana s.r.l. in caso di esito positivo del procedimento di iscrizione); infatti, l’iscrizione sarebbe destinata a risolversi senz’altro in caso di avveramento della condizione di inadempimento, così -tuttavia- introducendosi elementi di incertezza assolutamente incompatibili con la funzione complessivamente assicurata dal procedimento di formazione dei campionati di calcio (professionistici) nell’ ambito dell’ordinamento sportivo. La F.I.G.C. ha poi contestato l’asserito difetto di consapevolezza, in capo alla Renato Curi Angolana s.r.l., dell’adempimento ritenuto necessario, e altresì l’ assenza di ulteriori requisiti parimenti richiesti per l’ammissione al campionato professionistico (in particolare, la sottoscrizione della dichiarazione c.d. di vigenza a opera di soggetto diverso dal Presidente del collegio sindacale, organo non costituito entro la Renato Curi Angolana s.r.l. in dipendenza della più generale carenza di conformazione alle prescrizioni della legge n. 81/1991). A dispetto delle difese svolte dalla F.I.G.C. a riguardo di una presunta «domanda risarcitoria», la Renato Curi Angolana s.r.l., pur prospettando danni derivanti dall’affidamento indotto dalle comunicazioni della F.I.G.C., non ha svolto domande ulteriori rispetto a quelle aventi a oggetto il «diniego di ammissione», come confermato altresì nel corso della riunione arbitrale in data 15 settembre 2008. A quest’ultima, l’Arbitro ha sollecitato il contraddittorio delle parti su specifiche questioni rilevabili d’ufficio, e acquisito, senza opposizione della parte convenuta, i documenti ivi prodotti dalla parte attrice. All’esito della discussione e su autorizzazione congiunta delle parti, infine, l’Arbitro ha reso noto, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del “Regolamento”, il dispositivo riservandosi di comunicare il testo integrale del lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Dichiara la Renato Curi Angolana s.r.l. di promuovere l’arbitrato in base alla previsione contenuta nella «domanda di iscrizione al campionato di serie C2», sottoscritta dal Presidente della Società e depositata presso la Lega professionisti Serie C in data 25 luglio 2008. La previsione de qua rinvia ai «rimedi previsti dal capo VII del Comunicato ufficiale 93/A del 5 maggio 2008, emesso dalla F.I.G.C., con particolare riferimento alla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza». Il suddetto «capo VII del Comunicato ufficiale 93/A del 5 maggio 2008» stabilisce, per quanto interessa, che «avverso le decisioni del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’ apposito regolamento». La parte attrice dichiara, però, che «non ha potuto fare ricorso» all’apposito «regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all' iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico» (approvato dalla G.N. in data 16 maggio 2006), in base al quale -tra l’altro- non sarebbero date potestas judicandi all’arbitro unico né alle parti modalità, anche temporali, di esercizio dell’ azione del genere viceversa applicabile impiegando il generale «Regolamento» della Camera in effetti seguito (e da ultimo modificato con delibera di G.N. del 21 agosto 2007). Osserva l’Arbitro che, in linea di principio, la convenzione di arbitrato specificamente rilevante sembra univocamente rapportabile al Regolamento particolare «per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico», a mente del quale, perciò, soltanto il Collegio arbitrale ivi previsto sarebbe titolato a decidere sulla «applicabilità» dello stesso (art. 2, comma 2); di contro, nell’ambito del «Regolamento» generale adesso seguito, con norma di certo difettosa di coordinamento con la precedente, è prevista come «vincolante» la «decisione» del Presidente della Camera sulla ricorrenza del «presupposto» relativo all’identificazione dell’oggetto della controversia, che -quando trattasi di «iscrizioni ai campionati»- esclude l’Arbitro unico, tant’è che il vincolo della suddetta decisione si dispiega eventualmente per il «collegio arbitrale chiamato a pronunciare sulla controversia» (art. 11, comma 4). Tanto premesso, questo Arbitro ritiene che nella fattispecie non ricorre alcuna incapacità di risolvere la questione concernente la validità della propria nomina (art. 808-ter, 2° comma, n. 2, c.p.c.) poiché nessuna «decisione» del Presidente della Camera risulta essere stata presa nel presente procedimento stante l’assenza di ogni controversia sul punto (invero sollevato d’ufficio alla riunione tenuta dall’Arbitro con le parti); né, più in generale, alcuna decisione vincolante risulta prevista dal Regolamento per il caso che il Presidente, come nel caso che occupa, abbia soltanto ritenuto, per implicito, che non ricorresse una controversia avente per oggetto la iscrizione a campionati, tanto da designare l’Arbitro unico e così escludere l’accesso ad altro e apposito regolamento. L’implicita opzione del Presidente della Camera viene qui esplicitamente condivisa, benchè, come detto, la convenzione di arbitrato sottoscritta dalla Renato Curi Angolana s.r.l. sia da sussumere ratione obiecti nel Regolamento apposito «per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico»; difatti, non può prescindersi dalla circostanza che l’art. 2, comma 1 di questo regolamento assuma, ai fini della sua «applicazione», che sia dia per incontroverso che la clausola è stata «sottoscritta dalla società di calcio professionistico», il che, viceversa, (se non già escluso) nella presente fattispecie integra materia del contendere, invero trattandosi di accertare le modalità costitutive della natura professionistica della Società che è parte in causa (per l’omologo argomento che esclude l’applicabilità della disciplina dell’ arbitrato c.d. societario di cui al d.lgs. 17.1.2003, n. 5 in presenza di controversia sul fatto costitutivo della qualità di socio, v. Luiso, Il nuovo processo societario, Giappichelli, 2006, 569). In definitiva, è il «Regolamento» (generale) della Camera, coi relativi termini e con l’attribuzione all’Arbitro designato del potere di decidere la controversia, che deve ritenersi fonte primaria di disciplina del presente procedimento. 2. La prospettazione della Renato Curi Angolana s.r.l. rimane costantemente indistinta tra la spendita della causa dell’affidamento legittimo sopra le prescrizioni federali (le quali non avrebbero esplicitato la condizione di adeguamento necessario dello statuto il cui deficit è stato infine opposto alla Società) e quella, ben diversa, della sussistenza di una autonoma fattispecie costitutiva del diritto all’iscrizione al campionato professionistico di serie C2, viceversa apparendo chiaro come la tutela dell’ affidamento legittimo possa essere assicurata (nelle debite forme) anche prescindendo dal (e finanche in assenza del) diritto all’iscrizione che viene fatto valere. Per economia della trattazione conviene esaminare anzitutto le ragioni per le quali l’Arbitro ritiene che il diritto de quo manchi in capo alla parte che intende avvalersene, poiché soltanto l’accertamento degli elementi costitutivi dell’ affermato diritto (e non già la lesione di un pur legittimo affidamento) potrebbe condurre, secondo il petitum sostanziale, a «ordinare agli organi e leghe competenti l’inserimento della società ricorrente nel campionato di Seconda Divisione Lega Pro stagione sportiva 2008/2009». Ora, la parte attrice, pur costituita in forma di s.r.l., appartiene al novero delle «società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro» (previste dall’art. 90, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289), con la limitazione essenziale (più di ogni altra), quindi, dell’ «assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette», nonché «l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni». Di contro, per «stipulare contratti con atleti professionisti», i.e. per partecipare a qualunque campionato professionistico (art. 7, comma 3, Statuto F.I.G.C.; art. 1, comma 2, Statuto Lega Professionisti serie C), occorre, ai sensi dell’art. 10 l. 23 marzo 1981, n. 91, che la società risponda essenzialmente al tipo della società lucrativa in forma di s.p.a. o di s.r.l. e che, inoltre, il relativo statuto a) «in deroga all'articolo 2477 del codice civile [deve prevedere] la nomina del collegio sindacale»; b) «deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali»; c) «deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva». Solo una società lucrativa così conformata, quindi, rimane esposta, ai sensi dell’ art. 13 l. n. 91/1981, cit., all’essenziale «procedimento di cui all' articolo 2409 del codice civile», nonostante abbia «forma di società a responsabilità limitata», spettando in tal caso il potere di denuncia «anche alle federazioni sportive nazionali». Tanto premesso, è già l’antitesi tra il modello non lucrativo (in concreto divisato dalla Renato Curi Angolana s.r.l.: v. artt. 2, 26.4 e 27.3 dello «statuto» depositato alla F.I.G.C. in data 28 luglio 2008, prot. n. 2467) e quello lucrativo, sia pure con gli adattamenti predetti (e, sia detto incidentalmente, anche rispetto all’obbligo di nominare il collegio sindacale lo statuto della Renato Curi Angolana s.r.l non contiene la necessaria deroga all’art. 2477 c.c.) che consente di concludere per l’assoluta incompatibilità tra lo «statuto vigente» per la Società e quello altrimenti necessario per «stipulare contratti con atleti professionisti» quale condizione fondamentale per la ammissione al campionato di serie C2 (peraltro, sul carattere necessariamente previo di siffatta condizione la stessa lettera, oltre che lo spirito, degli artt. art. 7, comma 3, Statuto F.I.G.C.; art. 1, comma 2, Statuto Lega Professionisti serie C, appare univoca). La Renato Curi Angolana s.r.l., in definitiva, era, alla data rilevante per il procedimento di ammissione (25 luglio 2008), priva dello stesso «diritto a richiedere» quest’ultima (cfr. § VI del c.u. n. 93/A, cit.), non essendo titolata in base allo «statuto vigente» alla partecipazione ad alcun campionato professionistico (ciò che, naturalmente, è altro dal difetto di sola documentazione tempestiva della condizione); né si sarebbe potuto in alcun modo dubitare della possibilità (oltre, naturalmente, che della stessa probabilità) che altre società di capitali, pur militanti in campionati dilettantistici, godessero tuttavia di forme statutarie già appropriate alla disputa di campionati di natura professionistica (senza, perciò, necessità di adeguamento alcuno della loro forma juris). Anzi, proprio tale possibilità (unitamente al carattere cogente ex lege dell’ adempimento) giustifica la mancata esplicitazione, con riguardo alle società di capitali già iscritte al campionato nazionale dilettanti, dell’onere di preventiva modificazione statutaria al quale la Renato Curi Angolana s.r.l. non ha assolto, riuscendo un onere del genere soltanto accidentale e tutt’altro che generale in capo ai destinatari del c.u. n. 93/A, cit.; e ciò spiega pure la circostanza che soltanto per le squadre appartenenti al Campionato nazionale Dilettanti ma agenti in forme diverse dalle società di capitali il c.u. n. 93/A cit. abbia appositamente disposto come necessaria la «trasformazione ai sensi del codice civile» (cfr., § VI, lett. b). Passando, quindi, all’esame della causa petendi della protezione dell’affidamento asseritamente generato dal C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008 nonché dei suoi eventuali profili di illegittimità, anche in relazione a essa l’Arbitro ritiene che, di là dell’assenza di petita supportabili autonomamente da siffatto titolo (in linea di principio più adatto, invero, a forme di tutela risarcitoria, però non invocate nella sede arbitrale che occupa) e dal carattere pregiudiziale delle conclusioni raggiunte sopra, la domanda non sia fondata. Premesso che alcuni precedenti di questa Camera evocati nel corso della discussione dalla difesa della parte attrice (A.S. Casale calcio s.r.l., lodo 8 settembre 2006; Como calcio s.p.a., lodo 7 agosto 2004) non attengono certo al difetto di elementi costitutivi della natura professionistica della società aspirante (ma agli obblighi di tempestiva documentazione, il che nella fattispecie rappresenta invece un posterius irrilevante), vi è che all’udienza del 15 settembre 2008, la Società ha prodotto n. 2 verbali di assemblea ordinaria tenutasi in data 25 luglio 2008, le cui delibere risultano peraltro iscritte nel R.I. soltanto in data 20 agosto 2008; in particolare, dal tenore testuale della riunione aperta alle ore 19.30 emerge che la proposta di deliberazione soggetta al voto veniva esplicitamente assunta «in previsione del possibile ripescaggio e inserimento della società R.C. Angolana Srl, fra le squadre militanti nella Lega Pro, che è gestita nel rispetto delle norme contenute nella Legge n. 91 del 23 marzo 1981». Dunque, anche volendo ammettere in astratto che un contrario affidamento avrebbe potuto essere suscitato dal tenore del c.u. n. 93/a, cit., in concreto questo affidamento è da escludere sia meritevole di protezione a vantaggio della parte attrice, essendo quest’ultima consapevole della soggettiva necessarietà dell’ adeguamento alle forme costitutive imposte dalla legge n. 91/1981, cit. Più in generale, poiché l’accertamento circa la legittimità delle determinazioni prese dalla F.I.G.C. è stato richiesto in funzione esclusiva della tutela del preteso diritto a partecipare al campionato professionistico, di cui fa obiettivamente difetto un antecedente giuridicamente necessario e indisponibile, appare finanche superfluo esaminare ogni altra questione inerente la eventuale illegittimità della determinazione siccome contraria a regole di svolgimento leale del rapporto endoassociativo (che avrebbero, in ipotesi, postulato anche di esplicitare analiticamente la possibilità -non necessità, come detto- di adeguamento dello statuto vigente anche per le società di capitali già militanti in categoria «Dilettanti» e così l’assegnazione di eventuali termini di grazia). Sennonchè, a evitare che, diversamente opinando, si possa ritenere la pronuncia omissiva in parte qua, l’Arbitro, non senza aver escluso l’impertinenza di censure mutuate dalla legge sul procedimento amministrativo (dove peraltro la stessa invalidazione del provvedimento rimane esclusa quando «il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»: art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241), ritiene di escludere anche sotto questo profilo ulteriore che la domanda sia meritevole di accoglimento. 3. La peculiarità della fattispecie e la estraneità alla parte in senso sostanziale dell’omissione giuridicamente significativa per le sorti del giudizio offrono giusti motivi per assolvere la parte soccombente dall’obbligo di rifusione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva. P.Q.M. L’Arbitro, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «istanza di arbitrato» pervenuta in data 28 agosto 2008, prot. n. 1857, così provvede: • rigetta le domande proposte dalla Renato Curi Angolana s.r.l.; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti dell’arbitro, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento; • omissis. Così deliberato in Roma, in data 17 settembre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nel giorno di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta
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