CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 settembre 2008 – U.S.D. Bagnoli San Siro – Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regonale Veneto FIGC / LND

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 settembre 2008 – U.S.D. Bagnoli San Siro - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regonale Veneto FIGC / LND L’Arbitro unico prof. avv. Ferruccio Auletta nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: U.S.D. Bagnoli San Siro, in persona del legale rappresentante p.t. Silvio Albertin, con sede in Bagnoli di sopra (35023-PD), alla via S. Pellico n. 4, elettivamente domiciliata in Padova, via S. Eufemia n. 1, presso l’avv. Jacopo Tognon che, unitamente all’avv. Marco Mazzuccato, la rappresenta e assiste attrice contro Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentane p.t. Carlo Tavecchio,con sede in Roma, via Po n. 36, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell’avv. Mario Gallavotti che, unitamente all’avv. Stefano La Porta, la rappresenta e assiste convenuta e nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, e di Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Venezia Marghera, via della Pila n. 1, parti non costituite FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La U.S.D. Bagnoli San Siro insorge principalmente contro il «provvedimento contenuto nel C.U. n. 84 del 25 giugno 2008 del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, mediante il quale veniva rigettata l’istanza presentata dal Bagnoli San Siro di ammissione ai campionati Giovanissimi e Allievi Regionali»: ne denuncia l’illegittimità sotto vari profili per ottenere che sia «dichiara[ta] l’immediata iscrizione dell’U.S.D. Bagnoli San Siro ai campionati Regionali Giovanissimi e Allievi per la stagione sportiva 2008/2009, anche in soprannumero, e disporre tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti alla statuizione». Spiega la parte attrice nell’istanza di arbitrato (prot. n. 1562 del 28 luglio 2008) che «all’inizio di ogni stagione sportiva il settore giovanile e scolastico della FIGC detta “i criteri di ammissione ai campionati regionali giovanissimi ed allievi”; cosa che ha fatto puntualmente anche per la stagione 2007/2008 [recte: 2008/2009, n.d.r.] mediante C.U. n. 2 del 27.10.2007». Ivi, in particolare, si riconosce che «sono ammesse di diritto ai campionati regionali le squadre campioni provinciali e locali della categoria allievi e giovanissimi». In più, viene stabilita una regola di esclusione per l’ipotesi della «mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2007/2008) a campionati […] nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini» pur facendo salve per queste ultime «specifiche esigenze regionali». In data 3 aprile 2008 il Comitato Regionale Veneto (C.U. n. 55), avvalendosi espressamente di tale salvezza regolamentare, disponeva che la regola di esclusione della «mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2007/2008) a campionati […] nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini» si risolvesse nella preclusione alla partecipazione ai campionati regionali delle società o associazioni, eventualmente anche «ammesse di diritto», che avessero disertato nella precedente stagione anche uno soltanto dei campionati per Esordienti e Pulcini (non più, dunque, posti in alternativa, come nella previsione della F.I.G.C., ma integranti, per il C.R. Veneto, condizioni congiunte). Deduce la parte attrice che, alla data del C.u. in questione, «non vi era, ovviamente, alcuna possibilità di poter (in ipotesi) ottemperare a questo “cambio in corsa” dei criteri poiché erano perenti tutti i termini di iscrizione». Ora, «per la categoria Giovanissimi, in quanto campione Provinciale [tale divenuta in data 2 giugno 2008, n.d.r.], l’ammissione ai regionali Giovanissimi 2008/2009 era di diritto [,,,] mentre per l’ ammissione al campionato regionale allievi si chiedeva il completamento degli organici per titolo», e tuttavia la mancata partecipazione al precedente campionato per «Pulcini» da parte della U.S.D. Bagnoli San Siro, nel caso in cui fosse stato applicato immeditamente lo jus superveniens, avrebbe importato la preclusione all’ accesso ad entrambi i campionati per i quali la stessa U.S. aspirava. In data 25 giugno 2008 il C.R. Veneto «escludeva la società non sulla scorta dei criteri di cui al C.U. n. 55 ma per una “consuetudine” prevista nella Regione Veneto che prevederebbe l’obbligo di partecipare a tutte le categorie giovanili al fine di poter svolgere attività regionale». Le censure di llegittimità della determinazione sono illustrate analiticamente; resiste la Lega Nazionale Dilettanti, in particolare, la quale eccepisce preliminarmente l’improponibilità della domanda per intervenuta decadenza stante l’avviso per il quale «è dalla pubblicazione del C.U. n. 55 del 3 aprile 2008 -immediatamente lesivo del diritto del Bagnoli San Siro di partecipare ai campionati regionali di categoria per la stagione 2008/2009- che ha avuto inizio il decorso del termine di 30 giorni di cui all’articolo 5 comma 1 Regolamento della Camera per la proposizione della domanda di arbitrato» (meglio: per la proposizione dell’istanza di conciliazione della controversia dalla «conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine», effettivamente registrata al prot. n. 1310 del 9 luglio 2008). Nel merito, la posizione della L.N.D. è nel senso di ritenere in alcun modo violato l’affidamento del quale si chiede in sostanza la protezione stante la reiterazione puntuale della previsione preclusiva da parte del C.R. Veneto a far data dalla s.s. 2004/2005. In ogni caso, la parte resistente distingue l’aspirazione della U.S.D. Bagnoli San Siro a partecipare al campionato regionale della categoria Giovanissimi da quella «relativa all’ammissione al campionato regionale allievi», al quale proposito rileva che «nessun provvedimento inerente all’integrazione degli organici è stato fatto oggetto di gravame» benchè per la categoria «Allievi» la parte attrice mancasse di un diritto «acquisito “sul campo”». Alla udienza del 15 settembre 2008, l’Arbitro, ritenuto di non esperire alcuna istruzione ulteriore della controversia, ha invitato le parti alla discussione. Su autorizzazione congiunta delle parti, quindi, in data 17 settembre 2008 ha reso noto, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del “Regolamento”, il dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L’eccezione di decadenza dal diritto della U.S.D. Bagnoli San Siro di proporre la domanda è infondata. In base al C.U. n. 84 del 25 giugno 2008 del C.R. Veneto risulta che «La Società Bagnoli San Siro ha presentato istanza per l’ammissione ai campionati Giovanissimi e Allievi Regionali. Tra i requisiti previsti dal Comitato vi è la necessità che le formazioni richiedenti abbiano svolto attività in tutte le categorie giovanili, requisito mancante al Bagnoli San Siro che non ha partecipato -nella stagione corrente- all’attività Pulcini. La Società ha giustificato la carenza lamentando diversità tra i requisiti pubblicati nei comunicati nazionali e quelli regionali. Il CD ha deliberato l’esclusione della società, ricordando che -da numerose stagioni sportive- nella regione Veneto, quindi per consuetudine, è previsto l’obbligo della partecipazione a tutte le categorie giovanili al fine di poter svolgere attività regionale» (corsivo aggiunto). In data 1° luglio 2008, con nota raccomandata, il C.R. Veneto ha poi comunicato alla U.S.D. bagnoli San Siro l’esclusione «in qualità di avente titolo» alle attività regionali della s.s. 2008/2009 per entrambe le categorie «Allievi e Giovanissimi». Tanto premesso, occorre rilevare che nessuno degli atti dei quali si è riportato il contenuto essenziale fa applicazione diretta del provvedimento al quale la difesa della L.N.D. fa risalire la lesione della posizione della U.S.D. Bagnoli san Siro, cioè il C.U. n. 55 del 3 aprile 2008, donde rimaneva stabilita la previsione di esclusione (3.1.) anche «per mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2007-2008, a campionati […] Pulcini». Infatti, il rigetto della domanda di partecipazione è univocamente fondato sulla «consuetudine» preclusiva, evidentemente formatasi anteriormente al C.U. n. 55 del 3 aprile 2008, perciò non immediatamente rilevante in concreto. Pertanto, la ratio dell’esclusione risiede esclusivamente e autonomamente nel provvedimento, conoscibile dal 25 giugno 2008, che non appare meramente applicativo della previsione stabilita col C.U. n. 55 del 3 aprile 2008, così determinando che non è rispetto a quest’ultima data che deve computarsi il termine di decadenza per la proposizione dell’istanza di conciliazione della controversia; istanza tempestivamente proposta -dunque- in data 9 luglio 2008. 2. Nel merito, la domanda della parte attrice deve essere esaminata separando la questione relativa alla partecipazione al campionato regionale di categoria «Giovanissimi» da quella, viceversa, relativa al campionato regionale di categoria «Allievi» per la s.s. 2008/2009. 2.1. E’ incontroverso che in data 2 giugno 2008 la U.S.D. Bagnoli San Siro sia divenuta campione provinciale della categoria «Giovanissimi»; in quanto tale, ha presentato domanda di partecipazione «di diritto» al campionato regionale Giovanissimi 2008/2009 (v. doc. n. 16), così evocando il «diritto a partecipare» che è riconosciuto dal C.U. n. 2 del 27 ottobre 2007 della F.I.G.C. alle «squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi» (punto 3.) senza rilievo alcuno per aver mancato di partecipare nella precedente stagione al camppionato per Pulcini. La previsione, che con altre compone la serie delle c.d. ammissioni «di diritto», integra il primo dei «criteri determinati dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico», dei quali è espressamente stabilito che «non potranno essere modificati» pur essendo i Comitati Regionali titolati alla «individuazione di ulteriori criteri regionali come specificato». Nessuno dei criteri espressamente rimessi alla sede regionale consente al singolo Comitato di «agire» incrementando l’ambito delle «preclusioni» e, contemporaneamente, di assegnare alle preclusioni di nuova introduzione finanche «priorità rispetto al diritto di ammissione», come viceversa ha stabilmente operato il C.R. Veneto a far data dalla stagione 2004/2005; altrimenti, e di là del possibile sovvertimento del sistema delle fonti dell’ ordinamento settoriale, non soltanto le «specifiche esigenze regionali» sarebbero in grado di modificare radicalmente anche i criteri posti come -in via di principio- inderogabili dalla F.I.G.C., ma gli stessi criteri rimessi alla sede regionale finirebbero per assumere carattere sostitutivo e non semplicemente additivo (i.e. «ulteriori»), tanto più se agenti ex post. Dunque, tra gli «ulteriori criteri regionali» non può farsi rientrare, senza che ciò sia stato esplicitato in alcun modo nel C.U. n. 2 del 27 ottobre 2007 della F.I.G.C., anche quello in base al quale il C.R. può anteporre un ulteriore criterio al (e preclusivo del) «diritto a partecipare ai Campionati Regionali» che sia stato inderogabilmente fissato in sede nazionale dalla F.I.G.C. Ne consegue che il «diritto a partecipare» al campionato regionale della categoria Giovanissimi nella s.s. 2008/2009, riconosciuto dalla F.I.G.C. col C.U. n. 2 del 27 ottobre 2007 e di cui la U.S.D. Bagnoli San Siro dichiaratamente intende avvalersi dallo scorso 17 giugno (data della domanda di partecipazione: doc. n. 16), rimaneva intangibile dal C.R. Veneto, né alcuna «consuetudine» abrogante -formatasi in loco successivamente alla fonte costitutiva del diritto in questione- risulta opponibile alla parte attrice. In parte qua, in definitiva, la domanda è fondata e merita di essere accolta. 2.2. Altrimenti deve dirsi con riguardo alla domanda della U.S.D. Bagnoli San Siro di essere ammessa a partecipare ai campionati regionali della s.s. 2008/2009 per la categoria «Allievi», ove essa chiede di accedere «per titolo», in particolare quello costituito dall’essere divenuta campione provinciale della categoria «Giovanissimi» nella stagione precedente: in pratica, il fatto costitutivo del diritto di cui supra, § 2.1., è nuovamente assunto come fatto costitutivo di un (diverso) interesse legittimo (posizione non disconoscibile -per alcuni- anche nel diritto privato), in particolare alla partecipazione al campionato regionale della categoria «Allievi». L’istanza con la quale la U.S.D. Bagnoli San Siro concorre al «completamento dell’ organico dei campionati regionali allievi», cioè all’ integrazione «per gli eventuali posti disponibili» (così il C.U. 27 ottobre 2007) all’ esito delle ammissioni c.d. «di diritto», non può, per la inferiore natura della posizione pretensiva fatta valere, incontrare la garanzia secondo la quale tutte le cause agenti in senso ostativo all’accoglimento siano (come in linea di massima dev’essere per le posizioni piene, quale quella sub § 2.1.) tassativamente e previamente rese note, nelle debite forme; né deve escludersi, come invece fatto supra (§ 2.1.), che quello del «completamento dell’organico dei campionati regionali» possa essere luogo elettivo per l’esercizio del potere di conio dei criteri additivi, ciò che il C.R. ha fatto, appunto, fissando tra gli «ulteriori criteri regionali» quello di cui la parte attrice intende specificamente avvalersi (in particolare, v. il punto 4.3 del C.U. del 3 aprile 2008). Ne deriva che la posizione dell’ aspirante, pur trovando la garanzia che il suddetto criterio ulteriore dev’essere valutato «prioritariamente» (così, infatti, recita testualmente il C.U. citato da ultimo), tuttavia non può ricevere anche quella per cui la sua valutazione deve rimanere esclusiva (ovvero in nessun modo controbilanciabile); quindi, legittimamente possono concorrere nella determinazione volta all’eventuale completamento dell’organico delle squadre partecipanti ragioni diverse dal titolo pur valutabile «prioritariamente», e così -non irragionevolmente- la ragione tratta dalla consuetudine di precludere in loco la partecipazione a quelle formazioni sportive che non abbiano osservato in precedenza il dovere di iscrizioni a tutti i campionati del settore giovanile. In altre parole, pur volendo prescindere dall’applicazione della specifica regola di esclusione stabilita nel C.U. n. 55 del 3 aprile 2008 (in conformità della motivazione impiegata dall’Ente), ai fini del completamento dell’ organico il C.R., pur valutando «prioritariamente» il titolo speso dalla U.S.D. Bagnoli San Siro per la partecipazione al campionato «Allievi», non rimaneva impedito dalla considerazione della mancata partecipazione alle attività in calendario nella stagione anteriore per la categoria «Pulcini», tanto più se un requisito in tal senso aveva stabilmente avuto vigore legittimo a far tempo dalla s.s. 2004/2005 fino a integrare una consuetudine normativa, peraltro esplicitamente novata anteriormente alla decisione che forma l’oggetto della controversia. 3. La soccombenza egualmente ripartita determina la compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva dei soggetti costituiti. P.Q.M. L’Arbitro, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra domanda, richiesta o eccezione, così provvede: • in parziale accoglimento delle domande proposte con «istanza di arbitrato» pervenuta in data 28 luglio 2008, prot. n. 1562, dichiara che la U.S.D. Bagnoli San Siro è ammessa di diritto, per la stagione sportiva 2008/2009, a partecipare ai campionati regionali della categoria Giovanissimi; • dichiara La Lega Nazionale Dilettanti tenuta a «disporre tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti alla statuizione»; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti dell’arbitro, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento; • omissis. Così deliberato in Roma, in data 17 settembre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nel giorno di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it