F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 23 dicembre 2008 1)RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 72 N.O.I.F. In data 21.10.2008 perveniva richiesta di parere da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile, fatta propria dal Presidente della L.N.D. che formalmente lo inoltrava alla Corte di Giustizia Federale, in ordine all’interpretazione dell’art. 72 N.O.I.F. rubricato “Tenuta di gioco dei calciatori”

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 23 dicembre 2008 1)RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 72 N.O.I.F. In data 21.10.2008 perveniva richiesta di parere da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile, fatta propria dal Presidente della L.N.D. che formalmente lo inoltrava alla Corte di Giustizia Federale, in ordine all’interpretazione dell’art. 72 N.O.I.F. rubricato “Tenuta di gioco dei calciatori” il quale recita testualmente: “1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. 2. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia. 3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E’ consentito, invece, apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. E’ altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale. 4.bis. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda. 5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative. 6. Limitatamente alle gare organizzate dalla Lega Professionisti serie C è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un oppositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore”. L’istanza origina dalla delibera dell’Organo di disciplina pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 10.9.2008 ove il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sanzionava calciatrici e dirigenti rispettivamente, per aver, le prime, violato l’obbligo di indossare la maglia con numerazione progressiva ai sensi dell’art. 72 comma 1 N.O.I.F., gli altri, per aver redatto una distinta ufficiale di gara in violazione dell’art. 72 comma 1 N.O.I.F.. La questione in esame veniva, come sopra anticipato, esposta nei suoi termini dal Presidente della Divisione Calcio Femminile la quale rappresentava in via di fatto che, “per consuetudine, nella compilazione delle distinte di gioco che vengono consegnate ai direttori di gara e quindi alle atlete che scendono in campo da parte delle società disputanti calcio femminile, è stata sempre quella di individuare nel n. 12 il portiere cd di riserva e, pertanto, in assenza per vari motivi della calciatrice volgente tale ruolo, ha sempre portato le società a barrare tale casella e a portare in panchina a seguire, atlete indossanti le maglie dal n. 13 in poi”. Tanto premesso, la Sezione Consultiva ritiene preliminare e dirimente osservare come il plesso normativo di riferimento in punto di legittimazione attiva, individua espressamente all’art. 34 comma 10 lett. c) Statuto federale nel solo Presidente federale il soggetto deputato a devolvere questioni interpretative di norme statutarie e/o federali alla Corte di Giustizia Federale. Peraltro, pur a voler prescindere dalla disposizione contenuta nella prima parte della norma sopra richiamata, norma da ritenersi insuperabile, il prosieguo della stessa pone un ulteriore preclusione all’ammissibilità della questione così come devoluta, allorché precisa che le richieste interpretative non debbono essere all’esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate. Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente, che la richiesta interpretativa oltre ad essere stata introdotta da soggetto non legittimato (Presidente L.N.D.), sia già stata oggetto di provvedimento da parte di Organi disciplinari e, pertanto, inammissibile sotto tali profili ex art. 34 comma 10 lett. c) Statuto federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it