F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 23 dicembre 2008 2) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 23 dicembre 2008
2) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA
8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA
Calciatori
Bernardino DEI
la Corte di Giustizia Federale,
• vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia
inoltrata dal calciatore Bernardino DEI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al
30.06.2009;
• esaminata la documentazione;
• tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e del sofferto;
esprime parere favorevole.
Egidio LA GRECA
la Corte di Giustizia Federale,
• vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia
inoltrata dal calciatore Egidio LA GRECA, in relazione alla squalifica inflittagli fino al
02.10.2009;
• esaminata la documentazione;
• tenuto conto della incidenza causale del comportamento del calciatore rispetto agli
avvenimenti accaduti;
• tenuto, altresì, conto che il Sig. Egidio La Greca non è sceso in campo, come risulta dai
referti arbitrali, e quindi non ha potuto influire sullo svolgimento della partita (A.C. Askalos
– A.S. Grisolia);
esprime parere favorevole.
Stefano GIACOMINI (istanza reiterata)
la Corte di Giustizia Federale,
• vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia
inoltrata dal calciatore Stefano GIACOMINI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al
6.05.2009 per responsabilità oggettiva, per non aver comunicato, nella sua veste di capitano,
entro il termine del 16.05.2007, al Giudice Sportivo l’identità della persona che aveva
colpito l’arbitro alle spalle;
• esaminata la documentazione;
• tenuto conto della sanzione sin qui scontata e della circostanza che dopo ben otto mesi dal
fatto l’istante è riuscito ad accertare la verità, nonostante l’omertà dei propri compagni di
squadra, ottenendo la dichiarazione scritta allegata agli atti del vero responsabile del gesto
che aveva indotto a comminare la sanzione in oggetto;
esprime parere favorevole.
Giovanni XIMENES
la Corte di Giustizia Federale,
• vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia
inoltrata dall’interessato;
• esaminata la documentazione;
• considerato che al di là del nomen juris l’istanza in oggetto è diretta a ottenere la
riabilitazione inflittagli a seguito di preclusione conseguente al massimo della sanzione
adottata nei suoi confronti;
• considerato che la competenza in materia è delle Sezioni Unite di questa Corte;
trasmette gli atti alle Sezioni Unite.
Francesco CASAGRANDE - Adriano CATANZANI – Domenico ALBANESE - Marco
SABELLICO - Dario ANELLA - Danilo D'INNOCENTI - Ullzan IDRIZI - Francesco LUCCHI -
Matteo MURAGLIA - Daniele MARRA - Vincenzo CAPUTO - Vincenzo DI DONNA -
Sebastiano SMIROLDO - Giuseppe DE LUCA - Sante PECORELLI - Antonio FAELLA -
Alessandro RAMBALDI - Valerio CASCIOTTA - Paolo LO MONACO - Roberto CONCAS -
Marcello DI STEFANO - Luigi METTA - Manolo D'AMBROGI - Giampaolo RIVERA -
CANDINI Augusto - Andrea MARINARO - Sante DI BIASE - Giuseppe MAFFIA - Damiano
GALLI - Stefano FIACCHI - Antonino BARRACO - Nicola PROSTANO - Gianluca PIERNI -
Mirco BURIGO - Giampaolo TARANTELLO - Adriano MUSETTI - Massimo VANOTTI –
Adriano GIOSTRA - Dino CAVALLO - Andrea CASANO - Antonio CALANDRA - Sebastiano
APRILE - Doriano ALIVERNINI - Simone CONFALONE - Alfredo MAZZA - Fiorentino
AVELLA
sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la
concessione dell’invocato beneficio.
Francesco BRANCACCIO (istanza reiterata) - Rossano RADAELLI (istanza reiterata) - Alessio
CESARONI (istanza reiterata) - Sacha PASTORELLI (istanza reiterata)
sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto
beneficio, già negato in precedenza.
Giuseppe SPATOLA - Antonio ROSSI - Ignazio CIALONA
sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per
la concessione dell’invocato beneficio
Tommaso FEDELE
inammissibile, ex art. 27 C.G.S., in quanto all’atto della presentazione dell’istanza il calciatore
non aveva scontato almeno la metà della sanzione inflittagli
Tecnici
Angelo PAGANO
la Corte di Giustizia Federale,
• vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia
inoltrata dal Sig. Angelo PAGANO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al
30.06.2009;
• esaminata la documentazione;
• considerato che l’istante, tecnico della A.S. Olimpia Sport Tito, già squalificato dal Giudice
Sportivo c/o il Comitato Regionale Basilicata fino al 29.01.2008 a seguito degli eventi
verificatisi nel corso della gara con la Società Polisportiva Tramutolese del 30.12.2007 è
stato successivamente, sulla base del ricorso proposto dalla sola Società Tramutolese
esclusivamente avverso la sanzione comminatale della perdita della gara, condannato alla
maggiore pena di mesi 14 e giorni 14;
• considerato che nonostante il vizio di ultrapetizione abbia inficiato il provvedimento di
secondo grado, come rilevato dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale (cui si era
rivolta la Società di appartenenza dell’istante), quest’ultima non abbia potuto correggere
l’errore commesso per inammissibilità del reclamo rivoltole in contrasto con l’art. 44 C.G.S.
che prevede due soli gradi di giudizio;
• tenuto conto che la concessione della grazia consente di ripristinare, nel caso di specie, la
giustizia violata attraverso l’aggravamento della sanzione nei confronti di un soggetto non
reclamante;
esprime parere favorevole
Gerardo BARBARISI (istanza reiterata)
sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto
beneficio, già negato in precedenza.
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