F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 3) RICORSO DEL SIG. POLETTI ARRIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL’11.8.2008) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4 DELL’ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 4) RICORSO DEL SIGNOR SIG. POLETTI UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL’11.8.2008) DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4) DELL’ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 5) RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI SIGG. POLETTI ARRIGO E POLETTI UGO, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 684/107 PF08- 09SP//BLP DELL’11.8.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 3) RICORSO DEL SIG. POLETTI ARRIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL’11.8.2008) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4 DELL’ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 4) RICORSO DEL SIGNOR SIG. POLETTI UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL’11.8.2008) DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4) DELL’ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 5) RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI SIGG. POLETTI ARRIGO E POLETTI UGO, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 684/107 PF08- 09SP//BLP DELL’11.8.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) La Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, notificato ai ricorrenti il 19.9.2008, ha accolto il deferimento del Procuratore Federale a carico dei ricorrenti signori Poletti Arrigo e Poletti Ugo e della società “S.S.C. Venezia S.p.A.” , come descritto in precedenza e specificatamente per i seguenti inadempimenti: I) al signor Arrigo Poletti è stata irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi 8 per responsabilità relativa alla mancata presentazione nel termine del 30.6.2008 della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00 e per responsabilità per non aver provveduto alla regolare e tempestiva trasmissione della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS fino a tutto il mese di aprile 2008; II) al signor Ugo Poletti è stata irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi 8 per responsabilità relativa alla mancata presentazione nel termine del 30.6.2008 della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00 e per responsabilità per non aver provveduto alla regolare e tempestiva trasmissione della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS fino a tutto il mese di aprile 2008; III) alla società “S.S.C. Venezia S.p.A.” per gli inadempimenti ascritti ai signori Arrigo Poletti e Ugo Poletti attribuibile in via diretta alla società “S.S.C. Venezia S.p.A.” infliggendo pertanto alla stessa, come detto, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica. I ricorrenti, per mezzo di tre distinti ricorsi reclamano la limitazione della responsabilità dei deferiti alla sola mancata presentazione nel termine del 30.6.2008 della fideiussione bancaria di € 207.000,00, responsabilità ascrivibile al signor Ugo Poletti ed alla “S.S.C. Venezia S.p.A.”, ma non al signor Arrigo Poletti nei confronti del quale si chiede la non imputabilità della violazione ascrittagli, motivando il suo reclamo con la completa estraneità alle operazioni relative all’iscrizione della “S.S.C. Venezia S.p.A.” al Campionato di I Divisione 2008/2009 di cui, si sarebbe, invece, occupato il solo Amministratore Delegato signor Ugo Poletti. I ricorrenti reclamano tutti la palese e totale insussistenza della seconda inadempienza contestata nell’atto di deferimento e fatta propria e recepita dal Giudice di Prime Cure, avendo la “S.S.C. Venezia S.p.A.”, al contrario, provveduto tempestivamente alla trasmissione della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS a tutto il mese di aprile 2008. In sede dibattimentale la Corte ammette i difensori dei ricorrenti e la Procura Federale, la quale solleva in via preliminare eccezione circa la tardiva presentazione dei gravami da parte dei ricorrenti sostenendo l’applicabilità al procedimento in oggetto della abbreviazione dei termini procedurali di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S. introdotta con Com. Uff. n. 89/A pubblicato il 24.4.2008 e rimettendo la decisione alla Corte di Giustizia Federale. I ricorrenti eccepiscono l’irritualità dell’eccezione, motivando nel senso che la Procura avrebbe dovuto, semmai, proporre sulla materia una memoria o contestare tale circostanza nei modi rituali. La Corte, in via preliminare, in ordine a detta eccezione procedurale, evidenzia la ritualità dell’eccezione proposta dalla Procura, essendo la materia anche rilevabile d’ufficio, ma al contempo rigetta tale eccezione, ritenendo applicabile il procedimento “ordinario” poiché l’abbreviazione dei termini procedurali viene decisa, ove sussista una specifica esigenza, dal Giudice di Prime Cure e conseguentemente tale procedimento abbreviato si trasfonde per i termini e per le modalità nei procedimenti avanti la Corte di Giustizia Federale, la quale da se sola non può, e non deve, abbreviare i termini laddove gli stessi non siano già stati abbreviati dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Nel merito la Procura Federale fa rilevare che il ricorso presentato dalla “S.S.C. Venezia S.p.A.” è stato sottoscritto dal signor Michele Pirro, il quale si è qualificato legale rappresentante pro-tempore della “S.S.C. Venezia S.p.A.”, ma che non riveste tale qualifica. La Corte, dopo un’attenta analisi, respinge il reclamo della “S.S.C. Venezia S.p.A.”, poiché sottoscritto e presentato da un soggetto non a ciò autorizzato. La Corte, rispetto ai reclami presentati dal signor Arrigo Poletti rileva che, essendo egli Presidente e legale rappresentante della “S.S.C. Venezia S.p.A.”, non poteva non essere estraneo alle operazioni di iscrizione al Campionato di I Divisione 2008/2009 poiché, è pur vero che Amministratore Delegato è il signor Ugo Poletti, ma quest’ultimo riveste una qualifica che gli attribuisce poteri delegati che al contempo non vengono dismessi dal legale rappresentante della società, il quale deve sempre rimanere responsabile ed informato delle operazioni relative alla società stessa. In ordine al secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la tempestiva e regolare attestazione dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali, la Corte rileva come le prove fornite dai ricorrenti risultano inidonee a superare il tenore letterale delle disposizioni di riferimento; in particolare quelle relative ai pagamenti dei contributi previdenziali in genere, ove sono previste regole di effettiva comunicazione dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali, poiché a nulla rileva la prevedibilità degli stessi pagamenti ovvero le dichiarazioni comprovanti la rateizzazione dei pagamenti contributivi. La regolarità contributiva delle società deve essere provata in fatto, per mezzo di documentazione idonea alla dimostrazione dell’effettivo pagamento di detti contributi previdenziali. La Corte pertanto rileva l’inidonea ed insufficiente documentazione comprovante tale regolarità contributiva presentata da parte dei ricorrenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra presentati dai sigg. Arrigo Poletti e Ugo Poletti e dalla società S.S.C. Venezia S.p.A. di Venezia: - per la “S.S.C. Venezia S.p.A.” conferma la penalizzazione di 2 punti in classifica; - per i signori Arrigo Poletti ed Ugo Poletti conferma l’inibizione di mesi 8 per violazione dell’art. 8 comma 10 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.18/CDN del 18 settembre 2008). Dispone l’incameramento delle tasse reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it