COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 24/09/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 6 SETTEMBRE 2008 BELLUNO – CITTA’ DI JESOLO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 24/09/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 6 SETTEMBRE 2008 BELLUNO – CITTA’ DI JESOLO Il Giudice Sportivo, - Rilevato che il reclamo non è stato preannunciato entro il termine indicato dall’art.29, comma 4, lett.b) del CGS; - Rilevato che detta irregolarità rende il reclamo inammissibile e preclude, di conseguenza, l’esame del merito; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Belluno – Citta’ di Jesolo 2-0; 3) di addebitare sul conto della Società Citta’ di Jesolo la tassa di reclamo.
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