COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 24/09/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 6 SETTEMBRE 2008 BELLUNO – CITTA’ DI JESOLO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 24/09/2008
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 6 SETTEMBRE 2008 BELLUNO – CITTA’ DI JESOLO
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato che il reclamo non è stato preannunciato entro il termine indicato dall’art.29,
comma 4, lett.b) del CGS;
- Rilevato che detta irregolarità rende il reclamo inammissibile e preclude, di conseguenza,
l’esame del merito;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Belluno – Citta’ di Jesolo 2-0;
3) di addebitare sul conto della Società Citta’ di Jesolo la tassa di reclamo.