COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14 SETTEMBRE 2008 SESTRI LEVANTE – CUNEO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 14 SETTEMBRE 2008 SESTRI LEVANTE - CUNEO
Il Giudice Sportivo,
- Letto il reclamo della U.S. Sestri Levante fatto pervenire a seguito di tempestivo
preannuncio, con cui si deduce l’irregolare posizione del calciatore Magno Vincenzo
(tesserato AC Cuneo);
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va accolto.
E’ risultato infatti che il calciatore Magno Vincenzo alla data del 14/09/2008 non risultava
tesserato per la AC Cuneo come risulta da notificazione dell’Ufficio Tesseramento in data
22/09/2008;
Il predetto calciatore, in regime di svincolo per decadenza di tesseramento, era stato a titolo
definitivo acquisito dalla società Lottogiaveno.
Successivamente, la medesima società lo aveva trasferito nuovamente a titolo definitivo alla
società Cuneo in tal modo violando il disposto di cui al 2° comma, dell’art.100 delle NOIF.
La irregolare accertata posizione del calciatore, comporta , ai sensi dell’art.17, comma 5, lett.a)
del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara;
P.Q.M.
1) In accoglimento del proposto reclamo, infligge alla società Cuneo la punizione sportiva della
perdita della gara col punteggio di 3-0