COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008 GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 MASSESE – SPORTING LUCCHESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008
GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 MASSESE – SPORTING LUCCHESE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti:
- Rilevato che la società Massese priva di campo di gioco all’atto dell’iscrizione al
Campionato 2008/2009 e già in precedenza autorizzata eccezionalmente all’utilizzo di
campo alternativo , non ha ottemperato alla richiesta tempestivamente inoltrata dal
Comitato Interregionale di indicare un campo definitivo da gioco nel quale disputare le
gare in calendario;
- Ritenuto che la società Massese non avendo in alcun modo dato seguito alla richiesta di
cui sopra, deve considerarsi rinunciataria alla gara con le conseguenti sanzioni previste
dall’art 53 NOIF e dal C.U. n° 1 del 1 72008;
PQM
Delibera:
1) di infliggere alla società Massese, la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di € 1000
quale prima rinuncia.