COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/10/2008 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. NUOVA GUALDO G.S.T. IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA / NUOVA GUALDO GST DISPUTATA IL 28/09/2008 A FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 23 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 1°/10/2008 E PUBBLICATO IN PARI DATA). • PER LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE SIG. PROIETTI STEFANO FINO AL 31/10/2008.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/10/2008 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. NUOVA GUALDO G.S.T. IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA / NUOVA GUALDO GST DISPUTATA IL 28/09/2008 A FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 23 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 1°/10/2008 E PUBBLICATO IN PARI DATA). • PER LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE SIG. PROIETTI STEFANO FINO AL 31/10/2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16/10/2008, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il reclamo della Società A.C.D. Nuova Gualdo GST deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per la squalifica fino al 31/10/2008 inflitta al proprio allenatore Sig. PROIETTI Stefano pubblicato nel C.U. N.23 del 1°/10/2008 mentre, secondo il disposto di cui all’art. 45 c. 3.b) del C.G.S., tale facoltà è consentita solo per squalifiche od inibizioni superiori ad un mese. Quanto sopra preclude l’esame nel merito del reclamo stesso il quale deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. delibera: di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società A.C.D. NUOVA GUALDO G.S.T.. • ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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