F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO DI MARCO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO DI MARCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Di Marco è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale, come richiamato dagli artt. 23 delle NOIF e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al disposto dell’art. 43 del Regolamento LND per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza il previo esperimento dei mezzi previsti dall’ordinamento sportivo e per aver abbandonato la conduzione tecnica della Società San Giovanni Gemini senza presentare regolari dimissioni; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei e l’ammenda nella misura di euro cinquecento per la violazione della clausola compromissoria, oltre alla sanzione della squalifica per la durata di mesi due per la violazione dell’art. 43 del Regolamento della Lnd e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico; - assunta la memoria difensiva del deferito del 12/09/2008. Ritenuto che: - quanto alla prima contestazione risulta che il deferito si è rivolto, senza preventiva autorizzazione federale, al giudice di pace di Cammarata con ricorso ex art. 633 cpc per “rivendicare l’importo di euro 2.000,00 quale restituzione di spese anticipate in qualità di allenatore per conto della squadra”; - pertanto la somma rivendicata ineriva all’attività sportiva ed al contratto di allenatore che il deferito aveva con la Società San Giovanni Gemini; - alla luce di tali risultanze l’addebito appare dunque comprovato; di talché il deferito appare meritevole alla condanna del minimo della pena edittale stabilito dall’art. 15 CGS, commi 1 e 2; - invece, per quanto riguarda il secondo deferimento non risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il contestato abbandono della guida tecnica della predetta società, a fronte delle dichiarazioni rese e dai comportamenti assunti dal Presidente della stessa P.Q.M. dichiara il sig. VINCENZO DI MARCO responsabile della violazione della clausola compromissoria e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 25/03/2009, oltre all’ammenda di 500,00€. Lo proscioglie da ogni altro addebito.
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