COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE EVANGELISTA ALEANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 14 DEL 6.11.2008 (Gara: CANTALICE – RIETI SRL del 1°.11.2008 – Campionato Giovanissimi Prov. Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE EVANGELISTA ALEANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 14 DEL 6.11.2008
(Gara: CANTALICE – RIETI SRL del 1°.11.2008 – Campionato Giovanissimi Prov. Rieti)
La Commissione Disciplinare non può prendere in esame il ricorso di cui trattasi, in quanto, a norma dell’art. 45 comma 3 C.G.S., i provvedimenti relativi a squalifiche per tecnici fino ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede,
Pertanto, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento, confermando le 4 gare di squalifica all’allenatore EVANGELISTA ALEANDRO.
La tassa reclamo si incamera.
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