COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI CONCETTO VITTORIO, DOLENTE ENRICO, CORONAS ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, I COMMA DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE; DEL CALCIATORE GIGLIOTTI FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA E DELL’ART.46 VI COMMA C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTAMARINELLESE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 II COMMA C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI CONCETTO VITTORIO, DOLENTE ENRICO, CORONAS ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, I COMMA DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE; DEL CALCIATORE GIGLIOTTI FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA E DELL’ART.46 VI COMMA C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTAMARINELLESE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 II COMMA C.G.S.
Il Procuratore Federale, letta la nota del Presidente del Comitato Regionale Lazio, che riferiva alla Procura Federale per le opportune valutazioni in ordine all’irregolare tesseramento del calciatore Gigliotti Francesco da parte della Società A.S.D. Santamarinellese, posto che lo stesso risultava ancora vincolato per la S.S.D. Amatori S.Severa, ha disposto il deferimento.
Rilevato che la irregolarità risulta confermata dal tabulato meccanografico per cui, alla data della richiesta di tesseramento (11.10.07), l’atleta in questione risultava ancora tesserato con la SSD Amatori S. Severa e che seguiva comunicazione del 12.11.07, da parte del Comitato Regionale Lazio-L.N.D., di nullità della richiesta di tesseramento del calciatore.
Il giocatore Gigliotti Francesco, pertanto, veniva utilizzato – nonostante la irregolarità del tesseramento, per nr.5 gare nell’arco di tempo dal 13.10 al 11.11.07 e precisamente: c/Civita Castellana del 13.10.07, c/Murialdina 2003 del 27.10.07, c/ Paradiso Viterbo del 11.11.07; c/ Calcio Sustri del 20.10.07 ; c/ Compagnia Portuale del 01.11.07, tutte valevoli per il campionato di II categoria della Provincia di Viterbo.
I dirigenti sono stati deferiti perché ciascuno, n.q. di accompagnatore della squadra, sottoscriveva la lista della gara e precisamente: il sig. Gigliotti Francesco per nr.3 gare (del 13.10; del 27.10; del 11.11); il sig. Concetti Vittorio per la gara del 20.10.07 ed il sig. Dolente Enrico per la gara del 01.11.07.
Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 26 Novembre 2008, sono presenti per la Procura Federale l’avv. Liberati; per i deferiti comparivano il sig. Concetti Antonio in qualità di rappresentante della Società, ed i dirigenti Dolente e Concetti Vittorio i quali ribadivano la buona fede, avendo ritenuto, all’epoca del tesseramento, il calciatore Gigliotti libero e tesserabile.
La Procura - riportandosi all’atto di deferimento e preso atto delle deduzioni a difesa – ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti, concludeva con la richiesta di mesi tre di squalifica per il calciatore Gigliotti Francesco; nr.3 mesi di inibizione per il dirigente accompagnatore sig. Concetti Vittorio e nr.1 mese di inibizione per i sigg. Dolente Enrico e Coronas Alessandro; oltre a cinque punti di penalizzazione per la Società Santamarinellese.
La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso risultava tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, dei Dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati.
Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede.
Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili.
La circostanza per cui le cinque gare oggetto di contestazioni siano tutte antecedenti alla comunicazione del 12.11.07 con cui il Comitato denunciava la nullità del tesseramento, costituisce ulteriore sintomo di assoluta buona fede.
Dovrà necessariamente differenziarsi la sanzione, sotto il profilo del quantum, tra i tre dirigenti accompagnatori, atteso che le infrazioni contestate sono, sotto il profilo quantitativo, diverse.
Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare le sanzioni nei confronti dei deferiti all’effettivo grado di colpa.
Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze,
DELIBERA
L’applicazione della squalifica di tre gare per il calciatore Gigliotti Francesco; 15 giorni di inibizione per il Dirigente accompagnatore sig. Concetti Vittorio, 15 giorni di inibizione per i dirigenti sigg. Dolente Enrico e Coronas Alessandro, oltre ad €. 300,00 di ammenda per la Società Santamarinellese.Si comunichi.
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