COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MALTESI GIORDANO (TESS. FONTECHIARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 6.11.2008 (Gara: ARCE – FONTECHIARI del 2.11.2008 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MALTESI GIORDANO (TESS. FONTECHIARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 6.11.2008 (Gara: ARCE – FONTECHIARI del 2.11.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore MALTESI GIORDANO ritualmente convocato, non si è presentato. Il MALTESI nel proprio ricorso, contesta la decisione adottata nei propri confronti assumendo che dopo l’espulsione adottata nei propri confronti non avrebbe reagito in alcun modo verso l’arbitro né con offese né tanto meno con spinte. Nel proprio referto, il Direttore di gara narra con puntualità il comportamento assunto dal calciatore in questione dopo l’espulsione (espressioni ingiuriosa e spinta all’arbitro). Tanto premesso, ritenute insussistenti le doglianze dell’interessato e congrua la sanzione a lui comminata. DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore MALTESI GIORDANO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo viene incamerata.
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