COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SANTOLINI ALESSIO (TESS. POGGIO NATIVO) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 14.11.2008 (Gara: POGGIO NATIVO – CORNETO TARQUINIA del 12.11.2008 – Coppa Italia Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SANTOLINI ALESSIO (TESS. POGGIO NATIVO) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 14.11.2008 (Gara: POGGIO NATIVO – CORNETO TARQUINIA del 12.11.2008 – Coppa Italia Promozione) Il calciatore SANTOLINI ALESSIO, rifacendosi al contenuto del reclamo, precisa di essere stato aggredito dal proprio compagno di squadra FIORAVANTI SABINO e di aver solamente tentato di proteggersi dall’aggressione. Dichiara, inoltre, che la ferita riportata dal FIORAVANTI è stata causata dallo stesso calciatore durante l’aggressione. Dall’esame del referto arbitrale è emerso che i due calciatori (SANTOLINI e FIORAVANTI) si scambiavano calci e pugni, il FIORAVANTI riportava una ferita alla testa con copiosa fuoriuscita di sangue e dopo l’allontanamento dei due, lo stesso FIORAVANTI doveva ricorrere a cure sanitarie. Da quanto sopra descritto appaiono inconsistenti gli assunti del calciatore SANTOLINI e nello stesso tempo congrua la sanzione inflittagli dal primo giudice. Tanto premesso, ritenute infondate le doglianze del reclamante DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore SANTOLINI ALESSIO, confermando la squalifica fino al 31.1.2009 a carico dello stesso. La tassa reclamo va incamerata.
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