COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLONI ANDREA E DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 15 DEL 13.11.2008 (Gara: REAL MONTEFIASCONE – GROTTE S. STEFANO dell’8.11.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLONI ANDREA E DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 15 DEL 13.11.2008 (Gara: REAL MONTEFIASCONE – GROTTE S. STEFANO dell’8.11.2008 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società REAL MONTEFIASCONE pone in evidenza nel proprio ricorso che i sostenitori locali, composti quasi essenzialmente da famiglie e ragazzi, rivolgevano all’indirizzo dell’arbitro sfotto’ caratteristici del folklore sportivo, ed insulti che non avevano alcuna intenzione di offendere la provenienza romena dell’arbitro. La Società ricorrente è rimasta oltremodo sconcertata per quanto riportato nel Comunicato Ufficiale in quanto nel loro paese, precisa la REAL MONTEFIASCONE, convivono tranquillamente persone di diverse etnie, con le quali vengono intrattenuti buoni rapporti. Per quanto attiene la posizione del calciatore CAPPELLONI ANDREA, la reclamante ribadisce che non ha rivolto all’arbitro alcuna espressione di contenuto razzista ma solo di avergli indicato di non recarsi presso l’attività di demolizione auto del padre. Da una attenta lettura degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare si può rilevare che quanto riportato dall’arbitro trova parziale riscontro nel proprio rapporto, perché è pur vero che gli sono stati inoltrati particolari insulti, ma che non caratterizzano però un chiaro contenuto di genere razzista., così come le frasi rivoltegli dal calciatore CAPPELLONI ANDREA. ed è per tale motivo che le sanzioni irrogate possono essere rivisitate entro limiti di minore gravità. Detto ciò questa Commissione DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento riducendo la squalifica del calciatore CAPPELLINI ANDREA da 6 a 4 gare e l’ammenda da € 500,00 ad € 300,00. La tassa reclamo va restituita.
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