COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCHIONNE NICOLA FINO AL 27-2-2009 PUBBLICATA SUL C.U. 31 SGS DEL 6-11-2008. GARA CYNTHIA – ALBALONGA DEL 2-11-2008 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA A.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCHIONNE NICOLA FINO AL 27-2-2009 PUBBLICATA SUL C.U. 31 SGS DEL 6-11-2008. GARA CYNTHIA – ALBALONGA DEL 2-11-2008 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe,
udita come da richiesta la società reclamante,
rilevato che le giustificazioni addotte a sostegno del gravame possono trovare solo parziale accoglimento in quanto l’ipotizzato caso fortuito, pur se ammissibile,non scrimina completamentela responsabilità del calciatore che si è reso comunque protagonista di un gesto altamente irriguardoso;
considerato che l’attenuazione dell’elemento psicologico da doloso a colposo comporta necessariamente una attenuazione della sanzione irrogata
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore Marchionne Nicola (Albalonga) dal 27.2.2009 al 15.1.2008
La tassa reclamo va restituita
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