COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 044 stagione sporiva 2008/09 Reclamo Union Team Chimera Arezzo Avverso Ammenda € 500,00 (C.U. N° 24 Del 30102008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 044 stagione sporiva 2008/09 Reclamo Union Team Chimera Arezzo Avverso Ammenda € 500,00 (C.U. N° 24 Del 30102008) Propone rituale reclamo la Union Team Chimera Arezzo avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. Toscano con la seguente motivazione: “ Quale società responsabile di fatti violenti commessi all’interno dell’impianto sportivo da propri sostenitori con danni all’incolumità fisica delle persone (art. 14 comma 1 CGS)”. La società reclamante con reclamo circostanziato non nega che propri sostenitori siano venuti a contatto con i sostenitori avversari, ma a propria difesa adduce come i fatti si siano svolti fuori casa e che l’atteggiamento dei tifosi della reclamante sia stato in risposta ed in difesa dall’aggressione subita da parte dei tifosi del Berardenga i quali, forse amareggiati dalla mancata vittoria maturata nei minuti finali della gara, si erano lasciati andare ad episodi di intemperanza aggredendo persone anziane ed invalide utilizzando anche aste di bandiere. Lamenta che essendo stata inflitta identica ammenda al Berardenga, ci sarebbe sproporzione essendo la responsabilità dell’altra società ben più consistente. Per tale motivi chiede una riduzione. All’udienza 5 novembre 2008 interveniva un dirigente della società a ciò delegato dal Presidente che ribadiva le richieste riportandosi al reclamo ed ampliando le difese. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Dal supplemento di rapporto non emerge alcunchè di diverso rispetto a quanto già oggetto del primo rapporto, e, del resto l’Arbitro ha riferito dei disordini sugli spalti non potendo evidentemente sapere quale tifoseria abbia per prima dato origine alla rissa. Che rissa vi sia stata è indubbio e nemmeno la reclamante lo nega. Che i sostenitori delle due squadre si siano fronteggiati e vi siano state conseguenze per alcuni di loro e fuor di dubbio, e, dal punto di vista della Giustizia Sportiva non assume particolare rilevanza (anche per la oggettiva difficoltà di appurare determinate circostanze), su chi abbia dato origine agli episodi, né se una squadra giocava in trasferta nè quale delle due tifoserie abbia subito le maggiori conseguenze. Ciò che rileva è che entrambe le tifoserie hanno posto in essere comportamenti vietati, censurabili e severamente puniti dal C.G.S. all’art. 14, richiamato dal Giudice Sportivo Territoriale della Toscana. Si ricorda per fatti commessi dalle tifoserie di squadre appartenenti alla sfera dilettantistica, la sanzione minima prevista dall’art. 14 CGS è di € 500,00 e come tale non può essere data una sanzione inferiore ostandone il disposto normativo. Poiché i fatti oggetto della sanzione rientrano nelle fattispecie descritte e punite dalla norma, sia il primo giudice era impossibilitato ad infliggere ammenda inferiore e questa C.D. non può che confermare il provvedimento. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..
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