COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 060/Stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo del G.S.Ardenza avverso la decisione con cui il G.S.T. di Livorno ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) perdita della gara per 0-3; 2) squalifica al calciatore Fiaschi Emanuele per tre gare; 3) squalifica al calciatore Cartone Francesco per due gare; 4) squalifica al calciatore Della Vida Valerio per due gare; 5) squalifica al calciatore Leonzio Maurizio per due gare; 6) squalifica al calciatore Passeretti Danilo per due gare; 7) squalifica al calciatore Valtriani Iacopo per due gare; (C.U. n. 18 del 6 novembre 2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 060/Stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo del G.S.Ardenza avverso la decisione con cui il G.S.T. di Livorno ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) perdita della gara per 0-3; 2) squalifica al calciatore Fiaschi Emanuele per tre gare; 3) squalifica al calciatore Cartone Francesco per due gare; 4) squalifica al calciatore Della Vida Valerio per due gare; 5) squalifica al calciatore Leonzio Maurizio per due gare; 6) squalifica al calciatore Passeretti Danilo per due gare; 7) squalifica al calciatore Valtriani Iacopo per due gare; (C.U. n. 18 del 6 novembre 2008) Il giorno primo novembre si disputa, nell’ambito del campionato di terza categoria, la gara Amaranto – Ardenza. L’arbitro riferisce nel proprio rapporto di aver definitivamente sospeso la stessa al 27° del secondo tempo a causa di una rissa scoppiata tra calciatori di ambedue le compagini. A seguito di ciò il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Livorno, constatato come dal rapporto arbitrale si evince la partecipazione certa di sette calciatori per squadra alla rissa, salvo altri non identificati, decideva di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per ambedue le Società assumendo nel contempo, nei confronti di tutti i calciatori identificati, i conseguenti provvedimenti disciplinari. Avverso le decisioni così assunte presentava, a questo Collegio, tempestivo reclamo unicamente la Società Ardenza, la quale, sostenendo che la ricostruzione dei fatti effettuata dal D.G era inesatta, forniva degli stessi una propria versione e chiedeva, di conseguenza, che le venisse assegnata la vittoria della gara ed il contemporaneo annullamento di tutte le squalifiche inflitte ai propri tesserati. Chiede di essere ascoltata in merito ai fatti accaduti. Il gravame può essere preso in esame per la sola parte della decisione impugnata che riguarda il calciatore Fiaschi Emanuele, rilevandosi una evidente inammissibilità per ciò che concerne le altre richieste. In primis si osserva a tal proposito come le doglianze espresse in ordine alle squalifiche comminate ai calciatori Cartone, Della Vida, Leonzio, Passeretti e Valtriani non siano reclamabili come prescrive il disposto dell’art. 45, comma 3, lettera a del C.G.S.. Per quanto concerne la squalifica inflitta al calciatore Fiaschi Emanuele essa è stata esaminata nella riunione tenutasi in data 21 novembre 2008, stante la sua imminente scadenza ed essendo la Commissione in attesa di poter esaminare il supplemento al rapporto, già richiesto al D.G. La decisione del G.S. in merito appare del tutto conforme alle risultanze di gara le quali evidenziano come il calciatore abbia attivamente partecipato alla rissa mentre, vista la qualifica di capitano rivestita, aveva l’obbligo non solo di astenersene, ma avrebbe dovuto adoperarsi affinché gli episodi non degenerassero. La sanzione, è peraltro, del tutto congrua sotto il profilo della sua quantificazione. In secundis il Collegio, deve dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’esito della gara non risultando allegata al reclamo stesso la prova della sua avvenuta notifica alla controparte, secondo quanto tassativamente indicato dall’art 33, comma 5 del vigente C.G.S. Per quanto riguarda infine la richiesta di audizione essa è del tutto superata non potendo la Commissione esaminare nel merito la restante parte del reclamo stante le preclusioni normative poco sopra richiamate. P.Q.M. La C.D. Territoriale così decide : a) il reclamo avverso la squalifica per due giornate inflitta ai calciatori : Cartone Francesco, Della Vida Valerio, Leonzio Maurizio, Passeretti Danilo, Valtriano Iacopo è dichiarato inammissibile (Art.45 comma 3 C.G.S.); b) il reclamo avverso la decisione concernente l’esito della gara è dichiarato anch’esso inammissibile per la violazione dell’art. 33, c. 5 C.G.S.; c) il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Fiaschi Emanuele è respinto per quanto riportato in motivazione. In conseguenza di quanto deliberato, ordina l’incameramento della tassa prevista.
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