COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 074 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Virtus Poggioletto avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ciuffi Daniele per quattro gare (C.U. n. 21 del 20/11/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 074 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Virtus Poggioletto avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ciuffi Daniele per quattro gare (C.U. n. 21 del 20/11/2008). Il G.S. applicava a Ciuffi Daniele la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga disputata in data 15 novembre 2008 tra la società reclamante e l'Unione Sportiva Dilettantistica San Marco Avenza 1926, con la seguente motivazione: “Espulso per aver spinto un avversario a gioco fermo usciva dal terreno di gioco con estrema calma ritardando la ripresa del gioco. Nel contempo offendeva ripetutamente il D.G.”. Ricorre l’impugnante la quale, pur non smentendo le affermazioni arbitrali, sottolinea che il ragazzo si sarebbe trovato, alla notifica del provvedimento di espulsione, dall'altra parte del campo di giuoco rispetto agli spogliatoi e che pertanto avrebbe dovuto necessariamente percorrere quasi tutto il perimento del medesimo per poterli raggiungere; conclude pertanto per una diminuzione della squalifica irrogata. Dalla lettura del rapporto di gara si legge “usciva dal campo con estrema calma” ma in tale comportamento questa C.D.T. Non ritiene si possa ravvisare un profilo di illeceità tale da giustificare un prolungamento della squalifica. In effetti pur sussistendo il dovere di abbandonare il campo alla notifica del cartellino rosso non esiste analogo obbligo da parte del giocatore espulso di “correre” all'interno dello spogliatoio e la distanza intercorrente può essere percorsa anche camminando; inoltre il D.G. avrebbe comunque avuto la possibilità di valutare il tempo sottratto al giuoco (non certo illecitamente) eventualmente concedendo un motivato recupero. Sebbene le dichiarazioni arbitrali diano certezza sulla volontarietà, come descritto dal D.G. nel rapporto di gara, della spinta data all'avversario e delle successive offese rivolte all'arbitro – elementi peraltro correttamente ammessi dalla reclamante - la sanzione irrogata appare comunque eccessiva non potendosi censurare il procurato ritardo nella ripresa poiché il calciatore in ogni caso avrebbe correttamente ottemperato all'ordine del D.G.. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Ciuffi Daniele deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Virtus Poggioletto con riferimento alla posizione del giocatore Ciuffi Daniele e riduce la squalifica inflitta per tre gare anziché quattro. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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