COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 05/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI “FASCIA B” (FOLIGNO) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA N. FULGINIUM – V. SPOLETO DISPUTATA IL 08.11.2008 A CORVIA DI FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 9 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DATATO 12.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 05/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI “FASCIA B” (FOLIGNO) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA N. FULGINIUM – V. SPOLETO DISPUTATA IL 08.11.2008 A CORVIA DI FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 9 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DATATO 12.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA) PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CIANCALEONI PIETRO FINO AL 08.01.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.12.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dalla descrizione dei fatti contenuta nell’allegato del referto dell’arbitro, si evince che in realtà il Ciancaleoni non ha proferito frasi offensive o intimidatorie nei confronti del direttore di gara, ma ha tenuto un comportamento meramente irriguardoso; va comunque considerato che il dirigente non era autorizzato a sostare all’interno del rettangolo di gioco e che si è allontanato solo dopo alcuni richiami dell’arbitro. Alla luce di quanto sopra l’inibizione inflitta al Ciancaleoni Pietro, può essere contenuta fino al giorno 8.12.2008. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Nuova Fulginium A.S.D., riduce l’inibizione al dirigente Ciancaleoni Pietro fino al giorno 8.12.2008. DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it