COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA VIRGILIO MOROSO – STRONCONE DISPUTATA IL 16.11.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/12/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA
VIRGILIO MOROSO - STRONCONE DISPUTATA IL 16.11.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
PUBBLICATO IN PARI DATA)
- PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DE BENEDICTIS ALESSANDRO FINO AL 28.02.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.12.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione
e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto circa il comportamento posto in essere a fine gara dal dirigente Alessandro De Benedictis.
In particolare, l’arbitro ha ribadito che il suddetto dirigente, durante una discussione con il calciatore nr. 16
della società Nuova Virgilio Maroso, ha colpito con una testata al volto detto giocatore procurandogli una
fuoriuscita di sangue dal naso.
L’arbitro ha peraltro escluso che il colpo inferto dal dirigente sia stato involontario, così come invece
prospettato dalla società reclamante.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto alla gravità dell’episodio e come tale meritevole di
integrale conferma.
P.Q.M.
respinto il reclamo proposto dalla società Pol. Stroncone, confermando integralmente la sanzione inflitta
dal G.S.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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