COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.1.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PETTINARI MICHELE E L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 19 DEL 4.12.2008 (Gara: CANINESE – BARCO MURIALDINA del 26.11.2008 – Campionato Jun Prov Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.1.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PETTINARI MICHELE E L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 19 DEL 4.12.2008
(Gara: CANINESE – BARCO MURIALDINA del 26.11.2008 – Campionato Jun Prov Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
premesso che le giustificazioni addotte a sostegno del gravame non possono trovare accoglimento, posto che il comportamento che il calciatore PETTINARI integra palesemente una condotta violenta, per la quale appare del tutto congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo;
considerato, altresì, che alla luce del referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – appare giustificata e proporzionata anche l’ammenda irrogata alla Società reclamante, in considerazione della condotta ingiuriosa del pubblico della CANINESE;
tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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