COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 15 DEL 27.11.2008 (Gara: ATLETICO ACILIA – CDQ TORRE MAURA del 22.11.2008 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 15 DEL 27.11.2008 (Gara: ATLETICO ACILIA – CDQ TORRE MAURA del 22.11.2008 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ATLETICO ACILIA fa presente che durante la gara non si è verificato da parte di propri sostenitori, alcun episodio di intolleranza né verso l’arbitro né verso i calciatori della squadra avversaria. Chiede, quindi, l’annullamento della sanzione inflittale. Per contro, da quanto riferito dall’arbitro nel proprio referto, che costituisce fonte primaria di prova, si rileva che durante l’incontro alcune persone del pubblico locale gli rivolgevano ingiurie e, quando un calciatore di colore della squadra avversaria era in possesso del pallone, gli stessi sostenitori locali gli indirizzavano urla di scherno. Da quanto sopra esposto, appare evidente la sussistenza degli episodi addebitati a sostenitori locali e quindi congrua la sanzione comminata dal primo giudice. Tanto premesso, ritenute infondate le doglianze della reclamante DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATLETICO ACILIA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo viene incamerata.
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