COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTEL VILLA GORDIANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE TULLI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 20.11.2008 (Gara: BASILICA S. LORENZO – ANTEL VILLA GORDIANI del 26.11.2008 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTEL VILLA GORDIANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE TULLI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 20.11.2008
(Gara: BASILICA S. LORENZO – ANTEL VILLA GORDIANI del 26.11.2008 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società ANTEL VILLA GORDIANI nel proprio reclamo contesta la decisione del Giudice Sportivo sostenendo che l’episodio oggetto della sanzione e di cui si è reso protagonista il proprio calciatore TULLI FRANCESCO presenterebbe caratteristiche di assoluta causalità, in quanto lo stesso, rialzatosi da terra dopo un contrasto di gioco, avrebbe colpito fortuitamente l’avversario MOSCATELLI CLAUDIO causandogli la rottura dei denti.
Chiede, quindi, la revoca del provvedimento ed, in subordine, una riduzione della sanzione.
Dall’esame degli atti di gara, i quali, si rammenta, costituiscono fonte primaria di prova, si rileva che il TULLI, avvicinatosi all’avversario, lo colpiva fortemente con una testata al viso, provocandogli la rottura di due denti incisivi.
Da quanto sopra emerge la chiara volontarietà del gesto compiuto dal calciatore TULLI e la conseguente correttezza della sanzione applicata nei suoi confronti dal primo Giudice.
Tanto premesso, considerate infondate le doglianze della ricorrente
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ANTEL VILLA GORDIANI e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata a carico del calciatore TULLI FRANCESCO.
La tassa viene incamerata.
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